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Sentenza

Sentenza n. 1687/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 380/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 380/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 380/2025 del Tribunale di Rimini. Il decreto era stato munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il 12 novembre 2025 ed era stato notificato al Ministero, dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Il Ministero, rimasto non costituito, non aveva adempiuto alle statuizioni del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto al decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, pagando quanto dovuto in base al decreto, inclusi gli interessi legali e le spese legali liquidate dal giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto, nonché le spese del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta già nominato, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per le spese di giudizio, oltre spese generali e accessori, e a restituire il contributo unificato, se versato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione è indicata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, accolto per assicurare l'esecuzione del titolo.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 12/11/2025.

    L'esecutorietà del decreto ingiuntivo, attestata ai sensi dell'art. 647 c.p.c., consente di azionare l'ottemperanza per ottenere l'adempimento delle statuizioni contenute nel titolo.

Massime di principio

  • La perdurante inadempienza dell'amministrazione a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà consente al creditore di ottenere l'ottemperanza e l'ordine di esecuzione delle statuizioni del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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