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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5133/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 18/04/2023 che aveva confermato gli arresti domiciliari nei confronti di Aldo Barbieri per reati tributari (dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti, art. 2 e art. 8 d.lgs. n.74/2000), per emissione di fatture inesistenti, per il delitto associativo (art. 416-bis c.p.), per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per cagionamento del dissesto. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) carenza di motivazione perché la sentenza di fallimento non sarebbe definitiva (elemento necessario per il reato di bancarotta); 2) carenza di motivazione e valutazione errata delle prove in ordine al delitto associativo (uso di intercettazioni e dichiarazioni rese al curatore, mancata valutazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., e mancato esame di elementi societari come le verifiche sindacali e la disciplina della fusione, art. 2501-bis c.c.); 3) violazione dell'art. 216 legge fallimentare in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta (presenza di garanzie che escluderebbero il dolo di distrazione); 4) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p. sulle esigenze cautelari (non definitività del fallimento, prestazione di garanzie, assenza di attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia effettuata dal ricorrente mediante deposito telematico dell'atto di rinuncia, sottoscritto dal ricorrente con autentica del difensore, successivo al deposito dell'ordinanza che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (ordinanza del 18/10/2023). La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la rinuncia al ricorso determina l'immediata estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 500 in favore della Cassa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma che disciplina il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; nel caso contestato è stata indicata come una delle condotte penali rilevanti ai fini delle misure cautelari.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; rilevata come condotta connessa alle fattispecie contestate e motivo della misura cautelare.

  • codice penale, art. 416-bis

    Fattispecie dell'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ricevuto contestazioni relative alla valutazione indiziaria sulla sussistenza dell'associazione per delinquere (ruolo direttivo, stabilità del vincolo associativo).

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    Disciplina la valutazione delle dichiarazioni rese da terzi e i limiti di utilizzabilità; il ricorrente deduceva che il Tribunale del riesame non abbia correttamente applicato i criteri di valutazione di tale norma alle dichiarazioni rese al curatore.

  • codice civile, art. 2501-bis

    Norma relativa alla disciplina delle fusioni mediante acquisizione con indebitamento; invocata dal ricorrente per spiegare che operazioni societarie complesse avrebbero potuto giustificare la situazione economico-patrimoniale senza integrare reati.

  • legge fallimentare, art. 216

    Riferita alla responsabilità per bancarotta e agli elementi soggettivi richiesti; il ricorrente sosteneva che la presenza di garanzie escluderebbe il dolo di distrazione richiesto per la bancarotta fraudolenta.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Norma che richiede motivazione sulle esigenze cautelari; il ricorrente invocava insufficiente motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e all'attualità delle esigenze cautelari.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015 (Ricci)

    "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto ... determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione"

    Principio richiamato dalla Corte: la rinuncia valida al ricorso estingue il rapporto processuale e rende definitivo il provvedimento impugnato al momento della dichiarazione di inammissibilità.

  • norme emergenziali sulla trattazione telematica (art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020 e successive proroghe e modifiche)

    Richiamate le disposizioni che consentivano la trattazione senza intervento delle parti e la disciplina transitoria della trattazione telematica e dei termini, rilevante per la procedura di deposito e trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia valida al ricorso per cassazione estingue il rapporto processuale e rende definitivo il provvedimento impugnato al momento della dichiarazione di inammissibilità: se il ricorrente ritira il ricorso, l'appello è dichiarato inammissibile e si determinano conseguenze immediate (spese, sanzioni).
  • La non definitività di una pronuncia civile o fallimentare può essere argomento di difesa rispetto a reati che richiedono quella pronuncia come elemento costitutivo, ma occorre dimostrare con precisione il profilo di rilevanza penale dell'indefinitività; la sua mera eccezione può non essere decisiva se il giudice ritiene sussistenti altri gravi indizi.
  • In tema di misure cautelari personali, il giudice deve motivare in concreto le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio) e valutare la attualità di tali rischi alla luce delle condotte effettivamente contestate e delle garanzie fornite.
  • Le dichiarazioni rese da terzi e le intercettazioni richiedono una valutazione critica e conforme ai criteri di utilizzabilità (art. 192 c.p.p. e giurisprudenza); la difesa può chiedere che il giudice espliciti la valutazione dell'attendibilità e il valore probatorio di tali elementi.
  • La presenza di garanzie reali o personali non esclude automaticamente responsabilità penale per bancarotta, ma può rilevare sul piano dell'elemento soggettivo e della prognosi cautelare: va valutata nel contesto dell'intera dinamica societaria e patrimoniale.
  • Le questioni societarie complesse (fusioni, operazioni intragruppo, acquisizioni con indebitamento) devono essere adeguatamente analizzate dal giudice penale, ma non necessariamente impediscono l'applicazione di misure cautelari se risultano gravi indizi di reato emergenti dall'istruttoria.

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