Sentenza n. 154/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 57/2025 emessa dal Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro (R.G. n. 2567/2023) il 15 gennaio 2025 e depositata in cancelleria in pari data, notificata ex art. 475 c.p.c. all'INPS il 17 gennaio 2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro che aveva ordinato il ripristino della pensione ai superstiti e il pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice previdenziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata all'INPS, con la quale era stato riconosciuto il diritto al ripristino della pensione ai superstiti, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'INPS, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all'INPS e che erano decorsi 120 giorni dalla notificazione, sicché il ricorso era procedibile. Ha ordinato all'INPS di dare piena esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'insediamento per eseguire integralmente la sentenza, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico dell'amministrazione inadempiente. È stata respinta la domanda di penalità di mora perché, considerato il breve lasso di tempo intercorso e la nomina del commissario ad acta, la misura sarebbe stata manifestamente iniqua e non risultavano probabili ulteriori ritardi significativi. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di disporre, anche d'ufficio, una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua e non necessaria alla luce della nomina del commissario ad acta.
art. 22 l. 903/1965
È richiamato nella sentenza civile quale fondamento del diritto al ripristino della pensione ai superstiti; il TAR ne ordina l'esecuzione nei termini risultanti dal titolo giudiziale.
art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza civile all'INPS, dalla quale è decorso il termine dilatorio per l'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione obbligata ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere disposta quando, in relazione al breve tempo trascorso e alla nomina del commissario ad acta, risulti manifestamente iniqua o non necessaria perché non sono ragionevolmente prevedibili ulteriori significativi ritardi nell'adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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