Sentenza n. 4497/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5677 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.12.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5677 del 16 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5677 del 16 dicembre 2024, che aveva condannato l'Amministrazione a pagarle € 2.543,68 a titolo di retribuzione professionale docenti per servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Il titolo, notificato il 13 febbraio 2025, non è stato impugnato ed è passato in giudicato, come attestato il 25 marzo 2026. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni, e ha chiesto l'ordine di dare integrale esecuzione al giudicato nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto documentata la pretesa e ha rilevato che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con 60 giorni per provvedere dalla comunicazione a cura della ricorrente; non è previsto compenso per l'incarico. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e onere del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel giudizio di ottemperanza, documentato l'inadempimento del titolo giudiziale e non contestato dall'Amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione del giudicato e può predisporre l'intervento sostitutivo del Commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per agire in ottemperanza contro un'amministrazione statale inadempiente a un titolo esecutivo di pagamento deve essere decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo.
art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La soccombenza del Ministero comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)
La condanna alle spese comprende l'onere del contributo unificato solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non dà esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato che impone il pagamento di somme, e l'inadempimento è documentato e non contestato, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'inottemperanza e ordina l'esecuzione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva se l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato.
- Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali di un titolo giudiziale di pagamento, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo deve essere decorso inutilmente prima di procedere in ottemperanza.
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