Cassazione Civile, Ordinanza n. 34666/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da una ordinanza ingiunzione dirigenziale con cui era stata irrogata a una società una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38 L.R. Marche n. 27/2009, perché, pur essendo titolare di licenza per commercio itinerante, era stata sorpresa a svolgere attività di commercio in sede fissa. In appello il tribunale aveva confermato il rigetto dell'opposizione della società. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 18, commi 2 e 3, L. n. 689/1981, assumendo che l'amministrazione non aveva proceduto all'audizione del sanzionato, pur richiesta e senza addurre giustificazioni; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1, 4 e 23 del regolamento della Provincia di Pesaro e Urbino e dell'art. 4 L.R. Marche n. 27/2009, sostenendo che la violazione sarebbe stata commessa in zona extraurbana di competenza provinciale e che quindi anche l'accertamento e il provvedimento sanzionatorio avrebbero dovuto provenire dalla Provincia, non dal Comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale per il giudizio di cassazione. Ha rilevato che la procura era stata conferita a margine dell'atto di appello/opposizione ed era stata rilasciata prima della pubblicazione della sentenza impugnata, mentre per il ricorso per cassazione occorre una procura specificamente riferita a tale fase, conferita successivamente alla decisione impugnata e anteriormente o contestualmente alla notifica del ricorso. La successiva dichiarazione della parte di voler fare propria l'attività del difensore non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio, poiché la ratifica non è ammessa rispetto alla procura speciale per cassazione. Conseguentemente la Corte ha condannato il difensore della ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 L.R. Marche n. 27/2009
norma sanzionatoria richiamata come base dell'ordinanza ingiunzione per esercizio del commercio in sede fissa da parte di soggetto abilitato al commercio itinerante
art. 18, commi 2 e 3, L. 689/1981
norma invocata per contestare l'omessa audizione del sanzionato nel procedimento amministrativo
artt. 1, 4 e 23 del Regolamento della Provincia di Pesaro e Urbino
norme regolamentari invocate per sostenere la competenza provinciale in relazione al luogo dell'illecito e all'accertamento
art. 4 L.R. Marche n. 27/2009
norma regionale invocata per contestare la competenza del Comune nell'adozione del provvedimento sanzionatorio
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo il procedimento accelerato
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la definizione camerale del ricorso
art. 83 c.p.c.
utilizzato in comparazione per distinguere la procura generale o relativa a determinati giudizi dalla procura speciale richiesta per cassazione
artt. 365 e ss. c.p.c.
interpretati nel senso che la procura per cassazione deve essere conferita ex professo, con specifico riferimento alla fase di legittimità e alla sentenza da impugnare
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere conferita in modo specifico per la fase di legittimità e con riferimento alla sentenza da impugnare; non è sufficiente una procura rilasciata per il precedente grado di giudizio.
- La procura per cassazione deve risultare successiva alla pronuncia impugnata e anteriore o coeva alla notifica del ricorso; se manca tale requisito temporale, il ricorso è inammissibile.
- La dichiarazione successiva della parte di voler fare propria l'attività del difensore non sana la mancanza di valida procura speciale per il ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, le conseguenze economiche del giudizio gravano sul difensore che ha proposto l'impugnazione senza valida investitura, compreso l'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
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