Cassazione Civile, Ordinanza n. 00601/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione immobiliare promossa dal Banco di Napoli su crediti risultanti da decreti ingiuntivi emessi nei confronti di una società debitrice e di due fideiussori, con pignoramento di quote indivise di immobili di proprietà di uno dei fideiussori e di un altro condebitore. Nelle more, i crediti bancari venivano ceduti in blocco ex art. 58 t.u.b. alla SGA S.p.A. (poi AMCO), che, quale asserita cessionaria e tramite mandataria, introduceva il giudizio di divisione endoesecutiva per individuare le quote dei condebitori e proseguire l’esecuzione sui beni comuni. Il giudice di merito ha ritenuto non provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, osservando che l’avviso in Gazzetta Ufficiale e il contratto di cessione prodotti non consentivano di identificare con precisione il credito azionato, poiché mancavano gli allegati che individuavano i debiti ceduti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1264 c.c., 58 t.u.b., 2697, 2721, 2729 c.c. e 111, 115, 116 e 183 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato tutti i documenti acquisiti e avesse erroneamente ritenuto tardive le produzioni documentali, oltre a negare che l’eccezione sulla legittimazione potesse essere sollevata dopo le preclusioni ex art. 183 c.p.c.; con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese, sostenendo che ricorressero gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta di per sé a provare l’inclusione dello specifico credito controverso nell’operazione di trasferimento; occorre dimostrare, con il contratto, gli allegati o altri elementi idonei, che proprio quel credito fosse compreso nella cessione, e la Corte territoriale ha accertato in fatto che i documenti prodotti non contenevano riferimenti concreti al debito azionato. Ha inoltre ritenuto irrilevante la doglianza sulla tardività delle produzioni, poiché il giudice d’appello ha fondato il rigetto anche e soprattutto sull’inidoneità probatoria dei documenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente principale. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
La cessione in blocco dei crediti bancari può provare la successione nel credito solo se gli elementi documentali consentono di individuare con certezza che lo specifico credito controverso rientra tra quelli trasferiti; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non prova da sola l’esistenza e l’inclusione del singolo credito.
art. 1264 c.c.
La notifica o pubblicazione della cessione rende efficace il trasferimento verso il debitore ceduto, ma non sostituisce la prova dell’effettiva esistenza della cessione e dell’inclusione del credito contestato nell’operazione traslativa.
art. 2697 c.c.
Grava sulla parte che agisce come cessionaria l’onere di provare la propria titolarità sostanziale del credito e l’inclusione dello specifico credito nella cessione in blocco, salvo riconoscimento della controparte.
art. 2721 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne sviluppa un’autonoma applicazione decisiva nel ragionamento.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ribadisce, più in generale, che la prova della cessione è liberamente valutabile e può essere fornita anche con elementi indiziari, ma nel caso concreto ha ritenuto non raggiunta la prova.
art. 111 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali dedotte; non costituisce il nucleo decisivo della ratio.
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione è stata respinta, perché il giudice di merito ha valutato i documenti prodotti e li ha ritenuti inidonei a dimostrare la cessione del credito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la valutazione delle prove resta riservata al giudice del merito e non è sindacabile se logicamente motivata.
art. 183 c.p.c.
Le questioni sulla titolarità del credito/legittimazione possono essere rilevate anche oltre le preclusioni istruttorie, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto; tuttavia, nel caso concreto il rigetto è dipeso soprattutto dall’inidoneità della prova documentale.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione del principio che impedisce di porle a carico della parte vittoriosa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel caso di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 t.u.b., chi agisce in giudizio come cessionario deve provare che lo specifico credito controverso rientra effettivamente nell’operazione di trasferimento; la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è di regola sufficiente se non consente un’individuazione certa del credito.
- La prova della cessione di un credito non è soggetta a forme sacramentali e può essere fornita anche con mezzi indiziari, ma resta necessaria una ricostruzione probatoria idonea a collegare in modo univoco il credito azionato al negozio di trasferimento.
- Va distinta la prova dell’esistenza della cessione da quella dell’inclusione del singolo credito nella cessione in blocco: la prima riguarda la vicenda traslativa in sé, la seconda l’oggetto concreto del trasferimento e costituisce il vero punto controverso quando la controparte contesta la riferibilità del credito.
- La titolarità del credito e la legittimazione ad agire possono essere contestate o rilevate anche fuori dalle preclusioni tipiche dell’art. 183 c.p.c., trattandosi di questione attinente alla prospettazione del diritto azionato; tuttavia, se i documenti prodotti non provano il fatto costitutivo allegato, la domanda resta infondata.
- La valutazione sulla compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
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