Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08994/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato all'esito di giudizio abbreviato per detenzione e cessione di hashish in relazione a una fattispecie qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10 settembre 2024. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rilevava però che la censura introduceva questioni deducibili e non dedotte in appello, oltre a essere priva di specificità: la sentenza impugnata aveva infatti descritto in modo puntuale che l'imputato era stato colto mentre cedeva hashish a una persona e ne deteneva altra, per un quantitativo non minimale, dal quale erano ricavabili 318 dosi medie singole. Il ricorso non si confrontava con tale motivazione e non indicava elementi concreti idonei a fondare un proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie concreta è stata qualificata come reato di lieve entità in materia di stupefacenti; la sentenza impugnata aveva già riconosciuto tale qualificazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che invocava il proscioglimento d'ufficio, poiché non specifica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione introdurre censure nuove, deducibili ma non dedotte nei motivi di appello, quando il ricorso non sia correlato ai temi devoluti nei gradi precedenti.
  • Ai fini della valutazione ex art. 129 c.p.p., la mera allegazione astratta di una causa di proscioglimento non basta: occorre indicare elementi concreti, immediatamente rilevabili dagli atti o dalla motivazione, che ne impongano la declaratoria.
  • La condotta di cessione di stupefacente unita alla detenzione di ulteriore sostanza, in quantitativo non minimale e tale da consentire un numero significativo di dosi medie singole, è compatibile con la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, se ne ricorrono i presupposti di lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.