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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33358/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Gip per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il ricorso contestava la valutazione della gravità indiziaria fondata sulle intercettazioni ambientali, denunciando violazioni di norme procedurali e di diritto penale (vizi di motivazione, logica congetturale, omissione di risposta ai rilievi difensivi, mancata verifica del requisito che il procacciamento di voti sia stato svolto "per conto e nell'interesse" dell'associazione mafiosa), nonché la mancata considerazione di elementi incompatibili con l'esistenza di un accordo elettorale (perplessità dei presunti offerenti, assenze di prove del coinvolgimento associativo, incongruenze temporali e fattuali sulle assunzioni e sulle modalità di influenza elettorale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria per una nuova valutazione della gravità indiziaria. La Corte ha rilevato che il Tribunale del Riesame non ha sanato i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze già segnalate nella sentenza rescindente: la ricostruzione delle intercettazioni è stata giudicata frutto di forzature e congetture non sorrette da stringente consequenzialità logica; non è emersa una prova sufficiente dell'esistenza di un accordo elettorale politico-mafioso né dell'operatività o dell'interesse dell'associazione mafiosa nella vicenda; inoltre è stata evidenziata la carenza di motivazione nel rispondere ai rilievi difensivi. Per questi motivi è disposto il rinvio per una nuova valutazione cautelare della gravità indiziaria.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Delitto di scambio elettorale politico-mafioso: secondo la giurisprudenza richiede che chi procaccia i voti agisca per conto e nell'interesse dell'associazione mafiosa; dopo le modifiche legislative (L. n.62/2014) è rilevante l'intraneità al sodalizio e la prova di una condivisione associativa dell'accordo.

  • Legge n. 62/2014

    Modifica la struttura della fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso rendendo centrale l'elemento dell'azione per conto e nell'interesse dell'associazione e l'intraneità del soggetto che procaccia voti.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio del dovere di motivazione: il provvedimento cautelare deve rispondere puntualmente ai rilievi difensivi e fornire una motivazione coerente e non contraddittoria sulla gravità indiziaria.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal difensore come vizio impugnatorio; nella pronuncia la Corte valorizza i profili procedurali relativi alla correttezza dell'istruttoria e della motivazione dei provvedimenti impugnati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata nei motivi di impugnazione quanto alle vizi di motivazione e valutazione delle prove; la Corte segnala che la valutazione indiziaria non può fondarsi su illazioni prive di consequenzialità logica.

  • art. 192, comma 2 e art. 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Norme processuali riguardanti la valutazione probatoria e i motivi alla base dell'impugnazione; nel contesto la Corte sottolinea l'obbligo di una valutazione probatoria coerente e non basata su semplici supposizioni.

Massime di principio

  • Per misure cautelari fondate su gravità indiziaria occorre una motivazione lineare e priva di forzature: le conclusioni non possono derivare da congetture o deduzioni libere non sorrette da una concatenazione logica stringente.
  • Nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) aggiornato dopo la L. n.62/2014, è necessario provare che il procacciatore dei voti abbia agito per conto e nell'interesse dell'associazione mafiosa; mere dichiarazioni o scambi individuali non collegati a una condivisione associativa non sono sufficienti.
  • Le intercettazioni, se isolate, richiedono un'interpretazione cauta: frasi ambigue o riferimenti alla "voce corrente" e a timori personali non dimostrano automaticamente l'esistenza di patti mafiosi; bisogna cercare elementi integrativi (organizzazione, ruolo dell'intermediario, capacità intimidatoria concreta, coinvolgimento del sodalizio).
  • Il giudice del riesame deve rispondere esplicitamente e puntualmente ai rilievi difensivi; l'omessa o generica risposta ai punti decisivi della difesa può comportare l'annullamento del provvedimento cautelare.
  • Nella valutazione del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio è necessario motivare perché le misure meno afflittive sarebbero insufficienti; tali ragioni devono emergere chiaramente e non presupporsi.
  • Quando il compendio indiziario si basa quasi esclusivamente su conversazioni captate, il giudice deve dimostrare la coerenza d'insieme degli indizi e la loro concludenza, evitando collegamenti temporali o causali non supportati dai fatti.

Testo integrale

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