Ordinanza n. 11946/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Roma il 24 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Roma, deducendo i vizi dell’atto secondo quanto risultante dal testo del provvedimento. Nel corso del giudizio era già stata adottata un’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva sospeso l’efficacia dell’interdittiva e fissato l’udienza pubblica per il merito. L’Amministrazione ha quindi proposto istanza di revoca ai sensi dell’art. 58 c.p.a., sostenendo che l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, con cui era stata sospesa una sentenza del TAR Lombardia - Brescia, costituisse un mutamento sopravvenuto delle circostanze. Secondo l’Amministrazione, la sentenza lombarda costituiva il fondamento dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio e la sua sospensione avrebbe travolto tale fondamento, anche perché il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto, in sede cautelare, la correttezza del metodo di valutazione del rischio infiltrativo e la presenza di ulteriori indici di pericolosità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza dell’Amministrazione di revoca dell’ordinanza cautelare precedentemente adottata. Il Collegio ha ritenuto che la sopravvenienza dedotta non fosse idonea a modificare le proprie valutazioni sulla priorità della trattazione del merito. In particolare, ha rilevato che l’udienza di merito dell’appello davanti al Consiglio di Stato era fissata per l’8 ottobre 2026 e che appariva ragionevole attendere tale esito. Inoltre, le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in sede cautelare, peraltro in un separato giudizio, non potevano prefigurare il contenuto della decisione cautelare o di merito del TAR nel presente procedimento. È stata pertanto confermata l’ordinanza cautelare già emessa e mantenuta la fissazione dell’udienza pubblica del 10 novembre 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
mutamento nelle circostanze
La revoca o modifica della misura cautelare richiede una sopravvenienza idonea a incidere sulle circostanze valutate dal giudice; nel caso concreto, la sospensione cautelare di una sentenza resa in un separato giudizio non è stata ritenuta sufficiente, considerata anche la prossima fissazione dell’udienza di merito dell’appello.
art. 84 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell’informazione interdittiva antimafia impugnata.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell’informazione interdittiva antimafia impugnata.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato nel provvedimento prefettizio quale fondamento dell’informazione interdittiva antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca di una misura cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a. presuppone un mutamento sopravvenuto delle circostanze concretamente idoneo a incidere sulle ragioni poste a fondamento della misura; non ogni decisione intervenuta in un diverso giudizio integra tale presupposto.
- Le valutazioni formulate da un giudice in sede cautelare, soprattutto quando riguardano un separato giudizio, non possono prefigurare il contenuto della successiva decisione cautelare o di merito che il giudice deve assumere nel procedimento pendente davanti a sé.
- Quando l’esito di un giudizio di merito, fissato a breve davanti al giudice dell’impugnazione, può incidere sul quadro valutativo rilevante per la misura cautelare, è ragionevole attendere tale esito invece di revocare immediatamente la misura già concessa.
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