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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 23226 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva acquistato un terreno edificabile usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, ma lo aveva rivenduto prima di procedere all'utilizzazione edificatoria. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per complessivi Euro 42.287,75, ritenendo venuti meno i presupposti dell'agevolazione. La controversia riguardava principalmente il termine entro il quale l'Ufficio doveva notificare l'avviso: triennale, decorrente dalla registrazione della rivendita, oppure quinquennale, decorrente dalla scadenza del termine di cinque anni per l'edificazione. In via subordinata, la società sosteneva che l'agevolazione non dovesse decadere qualora l'edificazione fosse stata eventualmente realizzata dal successivo acquirente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che il recupero dell'imposta ordinaria per perdita dell'agevolazione è soggetto al termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, senza che il contribuente abbia l'obbligo di denunciare la perdita del beneficio ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto. Il termine decorreva dalla registrazione dell'atto di rivendita del terreno, avvenuta il 14 maggio 2004, e scadeva quindi il 14 maggio 2007. Poiché l'avviso era stato notificato il 14 marzo 2008, esso era tardivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Le spese del giudizio di Cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate per Euro 6.000, oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 76, comma 2

    La pretesa deve essere fatta valere con apposito atto entro il termine di decadenza di tre anni.

    L'avviso di liquidazione conseguente alla perdita di un'agevolazione fiscale già applicata al momento della registrazione è soggetto al termine triennale di decadenza. In caso di rivendita del terreno, il termine decorre dalla registrazione dell'atto di rivendita.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 76, comma 1

    Il termine quinquennale riguarda le ipotesi in cui l'imposta ulteriore debba essere richiesta sulla base di denunce obbligatorie previste dalla legge; non si applica al recupero dell'agevolazione oggetto della controversia.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 19

    La disposizione sull'obbligo di denunciare eventi che comportano ulteriore liquidazione d'imposta non è stata ritenuta applicabile, poiché la perdita dell'agevolazione derivante dalla rivendita non richiede una specifica denuncia del contribuente.

  • Legge n. 388/2000, art. 33, comma 3

    L'agevolazione per l'acquisto di terreni edificabili in aree soggette a strumenti urbanistici particolareggiati è subordinata all'utilizzazione edificatoria entro cinque anni. La questione relativa alla possibilità che l'edificazione sia realizzata dal successivo acquirente è rimasta assorbita, poiché l'avviso era comunque decaduto.

  • Codice civile, art. 2964

    È richiamato quale principio generale per individuare il momento iniziale della decorrenza dei termini di decadenza, ossia il momento in cui l'Ufficio può esercitare la propria potestà impositiva.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale già applicata viene recuperata perché successivamente risultano mancanti i relativi presupposti, occorre verificare anzitutto il termine decadenziale applicabile e il momento esatto dal quale decorre.
  • La perdita dell'agevolazione derivante da un atto di rivendita registrato non implica necessariamente un obbligo autonomo di denuncia da parte del contribuente; in tal caso può applicarsi il termine triennale decorrente dalla registrazione dell'atto.
  • La registrazione di un atto che rende evidente la perdita del beneficio può costituire il dies a quo per l'azione dell'Amministrazione, anche se la condizione originaria prevedeva un termine futuro per l'edificazione.
  • Un avviso notificato oltre il termine di decadenza è illegittimo e deve essere annullato, senza necessità di esaminare ulteriori questioni sostanziali sulla spettanza dell'agevolazione.
  • Per casi analoghi è essenziale distinguere tra decadenza dal beneficio fiscale e obblighi dichiarativi o di denuncia: la scelta del termine applicabile dipende dalla struttura concreta della norma e dall'evento che determina il recupero dell'imposta.

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