Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 805/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti relativo alla costruzione e al finanziamento di un plesso scolastico e alla destinazione di una somma versata al Comune

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale opposto all'istanza di accesso presentata il 22 gennaio 2026, con la quale aveva chiesto: la documentazione relativa alla delibera di costruzione del plesso scolastico inaugurato nel 2024; la documentazione relativa alla copertura finanziaria dell'opera; la documentazione concernente la destinazione impressa alla somma di 1.100.000 euro versata al Comune il 22 dicembre 2008. L'istanza richiamava un precedente contenzioso, definito con sentenza del TAR Marche n. 21/2026, relativo alla pretesa restituzione della somma e sosteneva l'esistenza di un interesse diretto e concreto, anche difensivo, a verificare l'eventuale rispetto del vincolo di destinazione delle risorse. Il diniego era motivato dal Comune con la mancanza di adeguata motivazione dell'istanza, ritenuta in violazione dell'art. 25 della legge n. 241/1990. La ricorrente ha dedotto che l'amministrazione non avrebbe considerato il presupposto dell'istanza, costituito dal precedente giudizio, né l'esigenza difensiva e la potenziale utilità dell'accesso.

La decisione

Il TAR ha distinto le diverse richieste di accesso. Quanto ai documenti relativi alla delibera di costruzione del plesso scolastico e alla copertura finanziaria dell'opera, il Comune li ha depositati in giudizio il 20 maggio 2026. Per tale parte il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a prescindere dalla sua originaria ammissibilità; il giudice ha inoltre rilevato che la formulazione della richiesta era prossima alla genericità. Quanto alla documentazione sulla destinazione della somma di 1.100.000 euro, il ricorso è stato respinto per carenza di interesse, quale presupposto dell'accesso documentale previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990. Il precedente giudizio aveva già dichiarato inammissibile e infondato nel merito il ricorso volto a ottenere la restituzione della somma, stabilendo anche che la restituzione non era giuridicamente dovuta e sarebbe stata comunque materialmente impossibile, essendo il denaro già legittimamente impegnato per la costruzione della scuola. Il TAR ha escluso che la verifica dell'eventuale rispetto del vincolo di destinazione potesse arrecare un'utilità difensiva alla società: anche un'ipotetica distrazione delle somme per altre finalità di bilancio non avrebbe comportato il diritto alla restituzione, poiché il versamento era avvenuto in relazione a una variante urbanistica che aveva modificato la destinazione delle aree della società da agricola a residenziale e terziaria. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 241/1990

    La società ha richiamato la disciplina generale dell'accesso prevista dalla legge n. 241/1990.

  • art. 22, comma 1, lettera b), l. 241/1990

    L'interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento costituisce presupposto dell'accesso documentale; la sua mancanza comporta il rigetto della domanda di accesso.

  • art. 25 l. 241/1990

    È stato richiamato in relazione alla motivazione dell'istanza e al diniego comunale fondato sulla ritenuta insufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • L'accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata; non è sufficiente un interesse meramente esplorativo o la prospettazione di una possibile utilità astratta.
  • L'interesse difensivo all'accesso viene meno quando il giudizio nel quale i documenti dovrebbero essere utilizzati è già stato definito e l'ostensione non può produrre alcuna utilità giuridica concreta, neppure in relazione alla domanda sostanziale fatta valere.
  • Quando l'eventuale illegittimità dell'utilizzo di una somma non potrebbe comunque fondare il diritto alla sua restituzione, l'accesso volto a verificare la destinazione della somma è privo di interesse concreto e attuale.
  • La produzione in giudizio dei documenti richiesti dall'amministrazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'azione di accesso, con conseguente improcedibilità della relativa parte del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.