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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29126/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 14/11/2023 contestando, in sintesi: carenze e viziosità della motivazione (violazione art. 606 c.1 lett. c) ed e) c.p.p.) e difetto di valutazione critica delle dichiarazioni della persona offesa; errata valutazione probatoria riguardo a molteplici episodi (21/5/2015, 2/7/2015, 7/7/2015, 8/6/2016, 24/6/2016, 4/10/2016); asserita insufficiente prova del concorso di ciascun imputato nel furto (capo b)); omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; contestazione della configurabilità dell'estorsione (capo d) per mancanza di ingiusto profitto e danno) e del diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Per Andrea Dello Margio ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle condotte indicate (in particolare le condotte del capo A) del 24/06/2016 e del 04/10/2016 e parti del capo B)), disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi. Per Tania Dello Margio ha ritenuto parzialmente fondati alcuni motivi: ha disposto che in sede di rinvio il giudice dovrà valutare nuovamente il contributo causale della ricorrente con riferimento a specifici episodi (tra cui 21/05/2015, 02/07/2015 e 24/06/2016) per i quali la motivazione di appello non risultava adeguatamente "rafforzata"; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri profili. In sostanza, la Cassazione ha cassato in parte le condanne e rimandato per nuovo giudizio su singoli fatti, confermando invece la validità della motivazione e delle condanne nella restante parte.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    Regolano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte ricorda che in sede di legittimità non è ammessa una semplice rivalutazione del materiale probatorio ma il sindacato sulla correttezza e sulla struttura logica della motivazione

  • art. 353 c.p.

    Riferito con riguardo alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; i giudici di merito hanno operato un vaglio critico ritenuto congruo per le condanne non annullate

  • art. 603 c.p.p., comma 3-bis

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su dichiarazioni rese in udienza; la Corte sottolinea che quando la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione deve fornire motivazione "rafforzata"; in mancanza, possono essere necessari accertamenti integrativi/riassunzione della prova dichiarativa in sede di rinvio

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione: la Corte respinge la censura che negava l'ingiusto profitto e il danno, richiamando la corretta lettura del profitto come impedimento della materiale ed esclusiva disponibilità del bene alla vittima

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che il diniego alle attenuanti è motivato se il giudice di merito riferisce ragioni decisive (pregiudizi personali, reiterazione delle condotte, precedenti, assenza di segni di resipiscenza)

  • art. 23 c.8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. n.198/2022

    Richiamate in relazione al procedimento di trattazione con contraddittorio scritto dei ricorsi; indicano il quadro procedurale seguito nella trattazione dei ricorsi

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione, è obbligatorio fornire una "motivazione rafforzata" che giustifichi puntualmente perché la stessa prova assume diverso valore rispetto al primo giudice; la sua carenza può determinare annullamento e rinvio
  • La Corte di Cassazione non è sede per rivalutare i fatti o riformulare una diversa ricostruzione probatoria: il suo sindacato è limitato alla verifica della logicità, completezza e conformità della motivazione
  • La credibilità della persona offesa può essere confermata anche in appello se il giudice svolge un'adeguata disamina critica e indica riscontri; contestazioni generiche della credibilità senza mostrare vizi logici della motivazione sono inammissibili
  • Quando la responsabilità penale di un imputato viene dedotta anche in forza del presunto coordinamento con altri, il giudice deve specificare il contributo causale e le circostanze di tempo/luogo che collegano l'imputato alle singole condotte; altrimenti la Cassazione potrà disporre la rinnovazione o il riesame
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice elenchi tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che motivi sulle ragioni decisive che hanno portato al negativo giudizio di personalità
  • Attribuire a qualcuno la paternità di comunicazioni (telefonate, sms) richiede motivo circostanziato: l'identificazione non può fondarsi su mere supposizioni o sul solo fine comune senza adeguata spiegazione motivazionale

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