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Ordinanza

Ordinanza n. 6932/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Cassino n. 60/2025 pubbl. il 21/01/2025 RG n. 2567/2022 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202512276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, dichiara la propria incompetenza e rimette l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. La causa potrà essere riassunta dinanzi a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sezione di Latina dovrà provvedere anche sulla regolazione delle spese di lite. La pronuncia non decide nel merito dell'ottemperanza.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Cassino

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 60/2025, passata in giudicato, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio scolastico competente. Il TAR rileva d'ufficio che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., quando l'ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento equiparato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Cassino, la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio e non nella sede di Roma.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza diretto a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale inderogabile appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
  • Quando la competenza per l'ottemperanza appartiene a un TAR articolato in sede centrale e sezione staccata, la controversia deve essere trattata dalla sede territorialmente competente secondo le regole di ripartizione interne previste dal codice del processo amministrativo.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta la rimessione della causa alla sede competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la sede competente decide anche sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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