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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12121/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La banca agiva ai sensi dell’art. 2901 c.c. per ottenere l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto notarile del 15 novembre 2011 con cui i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi, in quote paritarie, la piena proprietà di tre appartamenti e i connessi diritti sulle parti condominiali. La banca vantava un credito derivante da una fideiussione rilasciata il 18 luglio 2005 dai coniugi a garanzia delle obbligazioni di una società gestita dal marito; il credito era stato poi riconosciuto con decreto ingiuntivo del Tribunale di Asti del 18 febbraio 2012, non opposto. Il Tribunale di Asti, con sentenza del 28 marzo 2014, aveva accolto la revocatoria e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 27 maggio 2016, aveva respinto l’impugnazione dei coniugi. In Cassazione i ricorrenti hanno formulato cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che, poiché il decreto ingiuntivo era successivo all’atto, occorresse provare la dolosa preordinazione e non bastasse la scientia damni; (2) violazione dell’art. 2901 c.c. per mancata valutazione concreta dell’eventus damni, considerato che sui beni gravavano due ipoteche in favore della stessa banca; (3) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 2901 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto provata la scientia damni sulla base di presunzioni asseritamente insufficienti e senza ponderare le ipoteche; (4) omesso esame delle ipoteche ai fini della valutazione dello stato soggettivo dei debitori; (5) violazione delle medesime norme sulla prova presuntiva per avere ritenuto la scientia damni anche in capo alla moglie, estranea alla società, attribuendo rilievo al solo rapporto coniugale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo, il terzo e il quinto e dichiarato inammissibile il quarto. Ha stabilito che, quando ad agire in revocatoria è il creditore il cui credito è già assistito da ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, la titolarità della garanzia reale esclude l’eventus damni, perché viene meno il pericolo di infruttuosità dell’esecuzione che giustifica la tutela revocatoria. Ha tuttavia disposto il rinvio, poiché occorre accertare se il credito assistito da ipoteca sia proprio quello a tutela del quale la revocatoria è stata promossa. Quanto al primo motivo, il credito del fideiussore sorge al momento della fideiussione e non con il successivo decreto ingiuntivo, che non ha efficacia costitutiva; era quindi sufficiente la scientia damni. I motivi terzo e quinto sono stati respinti perché il ragionamento presuntivo dei giudici di merito era fondato su elementi ritenuti idonei: per il marito, la gestione della società e le circostanze della costituzione del fondo; per la moglie, la posizione coniugale, ritenuta utilizzabile quale unico elemento presuntivo se grave e preciso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di doppia conforme e di censura formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Orbene, in una simile prospettiva, deve ritenersi che, essendo l’ipoteca connotata, tra l’altro, dallo “ius sequalae”, non meno che da quello di agire “in executivis” nei confronti del debitore (soddisfacendosi sul ricavato dalla procedura espropriativa con precedenza rispetto ai creditori chirografari), nel caso in cui ad agire a norma dell’art. 2901, sia proprio colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene oggetto dell’atto “revocando”, la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo, visto che la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell’esecuzione, nel quale, pur sempre, si identifica il cd. “eventus damni”.

    Se il creditore che propone l’azione revocatoria è titolare di ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, l’eventus damni è escluso, poiché la garanzia ipotecaria assicura la possibilità di soddisfazione esecutiva e rende la declaratoria d’inefficacia eccedente rispetto allo scopo cautelare dell’azione.

  • art. 2909 c.c.

    Inoltre, poichè “il provvedimento monitorio non opposto si configura come provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata sia sul punto della regolarità formale del titolo, sia, soprattutto, sotto lo speculare aspetto dell’esistenza del credito, e ciò tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 agosto 2009, n. 18791, Rv. 609687-01), deve ritenersi che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo comporti – secondo la regola dell’art. 2909 c.c. – che “l’accertamento” in esso contenuto faccia “stato a ogni effetto tra le parti” (oltre che tra i loro eredi o aventi causa), individuando, pertanto, “ora per allora”, il titolo della pretesa creditoria.

    Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato anche quanto all’esistenza e al titolo del credito, con accertamento riferibile al momento in cui il credito è sorto, e non crea costitutivamente il diritto.

  • art. 2729 c.c.

    Invero, il ragionamento presuntivo concernente la “scientia damni”, lungi dall’essere fondato – quanto al N. – su un solo elemento, ovvero l’essere la costituzione del fondo di pochi mesi successiva alla revoca degli affidamenti alla società il cui debito era garantito dalla fideiussione, valorizza sia la circostanza che la gestione della società facesse capo proprio al N., sia, soprattutto, che il fondo venne istituito in difetto sia “di esigenze specifiche legate o vicende particolari” dei coniugi N. – B., sia della “presenza di prole”.

    La scientia damni può essere accertata attraverso un ragionamento presuntivo basato sulla valutazione complessiva di circostanze concrete; la pluralità e la concordanza degli indizi non sono sempre necessarie, purché l’elemento presuntivo utilizzato sia grave e preciso.

  • art. 2697 c.c.

    Invero, il ragionamento presuntivo concernente la “scientia damni”, lungi dall’essere fondato – quanto al N. – su un solo elemento, ovvero l’essere la costituzione del fondo di pochi mesi successiva alla revoca degli affidamenti alla società il cui debito era garantito dalla fideiussione, valorizza sia la circostanza che la gestione della società facesse capo proprio al N., sia, soprattutto, che il fondo venne istituito in difetto sia “di esigenze specifiche legate o vicende particolari” dei coniugi N. – B., sia della “presenza di prole”.

    La decisione conferma che la prova della scientia damni può essere fornita mediante presunzioni, secondo le circostanze accertate dal giudice di merito; il motivo di ricorso non ha dimostrato un’erronea applicazione delle regole probatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Al riguardo va, infatti, segnalato che – essendo stato il gravame, esperito dagli odierni ricorrenti contro la decisione del giudice di prime cure, indirizzato avverso sentenza resa in data 28 marzo 2014 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

    Il testo richiama la norma quale parametro per la censura di violazione o falsa applicazione di legge; non enuncia un autonomo principio sostanziale, ma il ricorso è stato esaminato nel merito nei motivi formulati sotto tale profilo.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

    In caso di doppia conforme di merito, la norma applicabile ratione temporis preclude il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, nel regime applicabile, quando ricorre la doppia conforme di merito.

  • art. 384 c.p.c., secondo comma, ultimo periodo

    Le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

    La Corte ha disposto il rinvio anziché decidere direttamente nel merito, poiché occorreva un accertamento fattuale sul collegamento tra il credito ipotecario e quello tutelato con l’azione revocatoria.

Massime di principio

  • Ai fini dell’azione revocatoria proposta contro il fideiussore, il credito sorge quando viene prestata la fideiussione e non quando diviene esigibile l’obbligazione principale o quando il credito è successivamente riconosciuto con decreto ingiuntivo. Se la garanzia è anteriore all’atto dispositivo, per il presupposto soggettivo è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio potenziale; non occorre la dolosa preordinazione richiesta per gli atti anteriori al sorgere del credito.
  • Il decreto ingiuntivo non opposto non costituisce il diritto di credito: il giudicato che ne deriva accerta l’esistenza del credito e il titolo su cui esso si fonda, individuando il titolo della pretesa con riferimento al momento in cui il credito è sorto.
  • L’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo non esclude di per sé l’eventus damni quando l’ipoteca è a favore di un terzo: la valutazione va compiuta con prognosi rivolta al futuro, considerando il possibile venir meno o ridimensionamento della garanzia. Diversamente, se l’azione è proposta dallo stesso creditore ipotecario e l’ipoteca assiste proprio il credito azionato, la garanzia reale esclude il pericolo di infruttuosità dell’esecuzione e, quindi, l’eventus damni; occorre verificare l’identità tra credito ipotecario e credito tutelato con la revocatoria.
  • La scientia damni può essere provata per presunzioni semplici. Non è sempre necessaria una pluralità di indizi: un unico fatto noto può fondare l’accertamento se la presunzione è grave e precisa; quando gli elementi sono plurimi, la valutazione deve considerarne la complessiva capacità inferenziale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoPegno e ipotecaImpugnazioni
RamiObbligazioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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