Cassazione Penale, Ordinanza n. 13217/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. Deduceva due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca del motociclo sottoposto a sequestro, sostenendo che non fosse stata provata la sua proprietà. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la valutazione di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità e la non abitualità del comportamento; il secondo perché riproponeva pedissequamente doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse motivato in modo congruo sia sul diniego della particolare tenuità del fatto sia sulla prova dell'appartenenza del motociclo all'imputato, mentre il ricorso si limitava a reiterare censure già respinte senza una critica specifica della motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice del reato presupposto oggetto di condanna, in materia di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave richiamata dal testo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133, primo comma, c.p.
Criterio di valutazione richiamato per apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
artt. 581 e 591 c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata, pena l'inammissibilità.
art. 3, Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; non basta che uno solo dei due requisiti sia presente.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e gli indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p., senza poter prescindere dalla valutazione complessiva del fatto.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare doglianze già svolte in appello e già motivate e respinte dal giudice di merito, se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La critica in cassazione deve essere argomentata e specifica: la mera denuncia generica di illogicità o carenza motivazionale non soddisfa l'onere di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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