Cassazione Penale, Sentenza n. 43483/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al divieto di espatrio e al ritiro della patente di guida, e ha rinviato al Tribunale di Cremona, in diversa composizione, per un nuovo giudizio su quei punti (deciso il 27/10/2022).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per mancanza di motivazione in relazione all'applicazione di pene accessorie discrezionali (divieto di espatrio e ritiro della patente di guida): il Tribunale di Cremona le ha indicate solo nella parte dispositiva senza esporre le ragioni della loro applicazione né la quantificazione, violando l'obbligo motivazionale del giudice.
Norme richiamate
art. 73 c. 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti che ha costituito il fondamento delle condotte contestate e della pena principale. Richiamata come base normativa dei fatti per i quali è stato patteggiato.
art. 85, d.P.R. n. 309/1990
Prevede alcune pene accessorie (tra cui il divieto di espatrio e il ritiro della patente). La Corte ha affermato che l'applicazione di tali misure, quando facoltativa, richiede una motivazione espressa e la quantificazione della misura da parte del giudice.
art. 86, d.P.R. n. 309/1990
Riferita in relazione alle misure di espulsione/espatrio: l'applicazione di misure che incidono sulla posizione dello straniero richiede l'accertamento della pericolosità sociale e il confronto con i profili di vita familiare, secondo i principi della giurisprudenza costituzionale e convenzionale.
art. 448 c. 2-bis, cod. proc. pen.
Disposizione che limita la possibilità di ricorso per cassazione nelle sentenze di patteggiamento quando la misura di sicurezza sia frutto dell'accordo. La Corte precisa che, se la misura non è oggetto dell'accordo, il ricorso per vizio di motivazione resta ammesso ai sensi della disciplina generale.
art. 606, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto applicabile il vizio di motivazione ai sensi di questa disciplina per le statuizioni sulle pene accessorie non concordate.
art. 111, co. 7 Cost.
Principio di legalità e motivazione delle decisioni giudiziarie; citato per sottolineare la rilevanza costituzionale dell'obbligo motivazionale anche nelle sentenze di patteggiamento.
art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost.
Richiama la necessità di conformare le misure che incidono sulla vita familiare agli obblighi convenzionali e costituzionali: per misure come l'espulsione o provvedimenti che toccano la sfera familiare è necessario valutare l'impatto sulla vita familiare e bilanciarlo con l'interesse pubblico.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena che includono la situazione personale e familiare del condannato; la Corte richiede che il giudice, quando applica pene accessorie, esamini e motivi il bilanciamento tra tali criteri e l'interesse alla sicurezza sociale.
art. 619 cod. proc. pen.
La Corte osserva che, con riferimento ad alcune misure (es. art. 86 d.P.R.), non opera il rito cautelare previsto dall'art. 619, e richiama la giurisprudenza in materia per precisare i limiti procedurali del controllo.
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento le pene accessorie e le misure di sicurezza facoltative, non essendo parte dell'accordo tra le parti, richiedono una motivazione specifica e la quantificazione; l'assenza di tale motivazione è vizio che legittima la Cassazione e l'annullamento limitato della statuizione.
- Quando una misura incide su diritti fondamentali o su situazioni familiari (es. divieto di espatrio/espulsione), il giudice deve accertare la pericolosità sociale e bilanciare l'interesse pubblico con la tutela della vita familiare secondo art. 8 CEDU e art. 117 Cost.
- Il ricorso per cassazione contro le motivazioni relative a pene accessorie è ammissibile con le regole ordinarie (art. 606 c.p.p.) se le misure non sono state concordate tra le parti; solo le misure pattuite rientrano nei limitati termini di impugnabilità previsti dall'art. 448 c.2-bis.
- In caso di carenza motivazionale la Corte può annullare la sola statuizione accessoria e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, che deve svolgersi in diversa composizione e con valutazione di merito sui presupposti dell'applicazione.
- L'onere motivazionale si estende anche alla determinazione della misura/accessoria (durata/sospensione/quantificazione) e non solo alla sola indicazione della loro applicazione.
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