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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43483/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente al divieto di espatrio e al ritiro della patente di guida, e ha rinviato al Tribunale di Cremona, in diversa composizione, per un nuovo giudizio su quei punti (deciso il 27/10/2022).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per mancanza di motivazione in relazione all'applicazione di pene accessorie discrezionali (divieto di espatrio e ritiro della patente di guida): il Tribunale di Cremona le ha indicate solo nella parte dispositiva senza esporre le ragioni della loro applicazione né la quantificazione, violando l'obbligo motivazionale del giudice.

Norme richiamate

  • art. 73 c. 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti che ha costituito il fondamento delle condotte contestate e della pena principale. Richiamata come base normativa dei fatti per i quali è stato patteggiato.

  • art. 85, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede alcune pene accessorie (tra cui il divieto di espatrio e il ritiro della patente). La Corte ha affermato che l'applicazione di tali misure, quando facoltativa, richiede una motivazione espressa e la quantificazione della misura da parte del giudice.

  • art. 86, d.P.R. n. 309/1990

    Riferita in relazione alle misure di espulsione/espatrio: l'applicazione di misure che incidono sulla posizione dello straniero richiede l'accertamento della pericolosità sociale e il confronto con i profili di vita familiare, secondo i principi della giurisprudenza costituzionale e convenzionale.

  • art. 448 c. 2-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione che limita la possibilità di ricorso per cassazione nelle sentenze di patteggiamento quando la misura di sicurezza sia frutto dell'accordo. La Corte precisa che, se la misura non è oggetto dell'accordo, il ricorso per vizio di motivazione resta ammesso ai sensi della disciplina generale.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto applicabile il vizio di motivazione ai sensi di questa disciplina per le statuizioni sulle pene accessorie non concordate.

  • art. 111, co. 7 Cost.

    Principio di legalità e motivazione delle decisioni giudiziarie; citato per sottolineare la rilevanza costituzionale dell'obbligo motivazionale anche nelle sentenze di patteggiamento.

  • art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost.

    Richiama la necessità di conformare le misure che incidono sulla vita familiare agli obblighi convenzionali e costituzionali: per misure come l'espulsione o provvedimenti che toccano la sfera familiare è necessario valutare l'impatto sulla vita familiare e bilanciarlo con l'interesse pubblico.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena che includono la situazione personale e familiare del condannato; la Corte richiede che il giudice, quando applica pene accessorie, esamini e motivi il bilanciamento tra tali criteri e l'interesse alla sicurezza sociale.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che, con riferimento ad alcune misure (es. art. 86 d.P.R.), non opera il rito cautelare previsto dall'art. 619, e richiama la giurisprudenza in materia per precisare i limiti procedurali del controllo.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento le pene accessorie e le misure di sicurezza facoltative, non essendo parte dell'accordo tra le parti, richiedono una motivazione specifica e la quantificazione; l'assenza di tale motivazione è vizio che legittima la Cassazione e l'annullamento limitato della statuizione.
  • Quando una misura incide su diritti fondamentali o su situazioni familiari (es. divieto di espatrio/espulsione), il giudice deve accertare la pericolosità sociale e bilanciare l'interesse pubblico con la tutela della vita familiare secondo art. 8 CEDU e art. 117 Cost.
  • Il ricorso per cassazione contro le motivazioni relative a pene accessorie è ammissibile con le regole ordinarie (art. 606 c.p.p.) se le misure non sono state concordate tra le parti; solo le misure pattuite rientrano nei limitati termini di impugnabilità previsti dall'art. 448 c.2-bis.
  • In caso di carenza motivazionale la Corte può annullare la sola statuizione accessoria e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, che deve svolgersi in diversa composizione e con valutazione di merito sui presupposti dell'applicazione.
  • L'onere motivazionale si estende anche alla determinazione della misura/accessoria (durata/sospensione/quantificazione) e non solo alla sola indicazione della loro applicazione.

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