Cassazione Penale, Sentenza n. 7205/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992), articolando due motivi: (1) vizio procedurale per mancata applicazione dell'art. 598-bis c.p.p. (rito previsto per alcuni giudizi d'appello) e nullità per lesione del diritto di difesa, contestando l'applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 94 d.lgs. 150/2022; (2) censura di diritto e di fatto sulla qualificazione e attribuibilità dell'"incidente stradale" alla condotta dell'imputato (richiamando artt. 40, 41 e 43 c.p. e presunte carenze di motivazione e travisamento probatorio, con riferimento anche agli artt. 192 co.2 e 54.6 co.1 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione procedurale ha ritenuto corretta la celebrazione dell'appello secondo il rito cartolare (disciplina transitoria prorogata dall'art. 11, comma 7, d.l. 30/12/2023 n. 215 fino al 30/06/2024), escludendo che fosse operativa la disciplina di cui all'art. 598-bis. Sulla questione di merito (attribuzione dell'incidente alla condotta in stato di ebbrezza) ha ritenuto la censura inammissibile come mera reiterazione delle doglianze già proposte e priva di confronto con le motivazioni della Corte d'appello, richiamando l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui per "incidente stradale" è sufficiente qualsiasi evento inatteso che turbi la circolazione e sia idoneo a creare pericolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma (euro 3.000) come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma sanzionatoria sulla guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna del ricorrente con aggravante per aver provocato un incidente e per l'orario notturno (tra le 22 e le 7).
art. 598-bis c.p.p.
richiamato dal ricorrente (art. 598 bis, comma 1)
Norma sul rito d'appello (discipline speciali di svolgimento); il ricorrente sosteneva la sua applicabilità ma la Corte ha ritenuto che, per effetto della proroga transitoria, nel caso concreto non fosse operativa.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Norma transitoria che disciplina la decorrenza delle nuove regole sui giudizi d'impugnazione; la sua efficacia è stata prorogata operativamente dal d.l. n. 215/2023 e pertanto il nuovo rito non è risultato applicabile al caso.
art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023 n. 215
"Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024"
Proroga che ha reso corretto lo svolgimento dell'appello secondo la disciplina precedente (rito cartolare pandemico), escludendo l'obbligo di applicare art. 598-bis nel caso esaminato.
art. 23-bis d.l. n. 137/2020
Norma menzionata dal ricorrente per prospettare una nullità della sentenza; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità invocata alla luce della disciplina transitoria applicabile.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha dichiarato inammissibili tali censure perché reiterative e non affrontate rispetto alle motivazioni della Corte d'appello.
art. 616 c.p.p.
Disposizione richiamata per gli effetti dell'inammissibilità del ricorso: non essendo ravvisata assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, scatta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
artt. 40, 41, 43 c.p.
Norme sul nesso di causalità e imputabilità richiamate dal ricorrente per contestare l'attribuzione dell'incidente alla sua condotta; la Corte ha ritenuto che la valutazione del nesso fosse stata compiuta correttamente dalla Corte d'appello.
art. 192 c.p.p., comma 2
Richiamato a sostegno di censure sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata o reiterativa.
art. 54.6 c.p.p., comma 1
Norma richiamata nel ricorso (testuale nel dispositivo, sebbene la citazione appaia anomala nel testo); invocata in relazione a contestazioni sulla motivazione e sul travisamento delle prove, senza successo.
Massime di principio
- Verificare sempre le norme transitorie quando si impugna per vizio di rito: proroghe legislative possono rendere non applicabili nuove procedure e rendere il motivo inammissibile.
- La nozione giurisprudenziale di "incidente stradale" è ampia: è sufficiente un evento inatteso che turbi la circolazione e sia potenzialmente dannoso; non è necessario il coinvolgimento di terzi o altri veicoli.
- In Cassazione non è sufficiente reiterare censure già svolte in appello: il ricorso deve confrontarsi specificamente con le motivazioni dei giudici di merito e dimostrare l'errore di diritto o di valutazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; procedere con valutazione preventiva del merito e della fondatezza del motivo.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove e sul nesso di causalità richiedono un'esposizione puntuale e argomentata: semplici affermazioni di travisamento probatorio sono frequentemente ritenute manifestamente infondate se non accompagnate da concreto confronto critico con le risultanze probatorie.
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