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Sentenza

Sentenza del 15/09/2017 n. 21408 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Ricorso alle presunzioni - Criteri - Contabilità "in nero" estrapolata da computer presso terzi - Ricorso alle presunzioni - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello incidentale della società, ritenendo insufficientemente motivati gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001 e inutilizzabile il supporto informatico contenente contabilità occulta. Gli accertamenti erano fondati sul rinvenimento di documenti extracontabili manoscritti e di file informatici relativi a ricavi e pagamenti non risultanti dalla contabilità ufficiale. L'Agenzia ha sostenuto che gli avvisi indicassero adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'accertamento e che la contabilità in nero costituisse prova presuntiva sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che l'omessa menzione negli avvisi delle osservazioni presentate dal contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto, in assenza di una concreta lesione delle garanzie difensive. Ha inoltre affermato che la contabilità extracontabile, anche se costituita da appunti personali o rinvenuta presso terzi, può integrare un elemento indiziario grave, preciso e concordante, idoneo da solo a legittimare l'accertamento analitico-induttivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La contabilità in nero ... rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

    La documentazione extracontabile può fondare un accertamento analitico-induttivo quando presenti elementi gravi, precisi e concordanti; spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto tale requisito rispettato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Anche per gli accertamenti IVA l'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, ma non è nullo per la sola mancata menzione delle osservazioni del contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    La mancata indicazione nell'avviso delle osservazioni presentate dal contribuente non comporta automaticamente la nullità, salvo che sia dimostrata una concreta lesione delle garanzie difensive.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 10

    Le garanzie di motivazione, collaborazione e buona fede devono essere rispettate, ma la loro violazione produce invalidità solo quando prevista dalla legge o quando incida concretamente sull'esercizio della difesa.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso concreto la motivazione degli avvisi è stata ritenuta sufficiente perché indicava documenti extracontabili e presupposti dell'accertamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2

    La questione processuale relativa alla decisione nel merito dei motivi di appello incidentale è stata dichiarata assorbita in seguito all'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile, inclusi appunti personali, registri paralleli e file informatici, può costituire da sola una presunzione idonea a sostenere un accertamento fiscale.
  • Il fatto che la contabilità occulta sia rinvenuta presso terzi, anziché direttamente nei locali del contribuente, non ne esclude automaticamente il valore probatorio.
  • Quando l'Amministrazione dispone di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, l'onere si sposta sul contribuente, che deve fornire una spiegazione documentata e specifica dei dati contestati.
  • La mancata menzione nell'avviso delle osservazioni del contribuente non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre dimostrare una concreta compromissione del diritto di difesa.
  • La motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di comprendere i fatti contestati, le fonti della pretesa e il ragionamento giuridico dell'Ufficio.

Testo integrale

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