Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 623/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 776 del 7 settembre 2023, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “Addetto al coordinamento e controllo” (area Fun zionari ed E.Q.) da assegnare al Settore Polizia Locale del Comune di Castelfranco Emilia e dell’allegato bando; - della determinazione dirigenziale n. 920 del 3 novembre 2023, con la quale è stata costituita la commissione giudicatrice, nella parte in cui ha stabilito che le funzioni di Presidente della commissione fossero svolte dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale di Castelfranco Emilia, Comandante Dinapoli Cesare Augusto; - dei verbali (da 1 a 5) prodotti dalla Commissione Giudicatrice relativi alle sedute del 13, 14, 16, 30 novembre 2023 e 1 dicembre 2023, contenenti anche la graduatoria provvisoria; - della determinazione n. 1032 del 6 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del suddetto concorso pubblico; - della determinazione n. 46 del 19 gennaio 2024 avente ad oggetto l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno della prima classificata; - della determinazione n. 49 del 19 gennaio 2024 avente ad oggetto l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno del secondo classificato; - della comunicazione del Comune di Castelfranco Emilia, ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165 del 2021 prot. 55369/2023 del 18 dicembre 2023 e, per quanto possa occorrere, della risposta dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna prot. 55912/2023 del 21 dicembre 2023; - per quanto occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 1 agosto 2023 avente ad oggetto: “Modifica al Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025 – Sezione piano dei fabbisogni di personale” nel cui ambito sono state previste, per l’anno 2023, n. 3 assunzioni nel profilo professionale di Addetto al coordinamento e controllo (area Funzionari ed E.Q.) presso il Settore di Polizia Locale di cui n. 2 ancora da effettuare; - se ed in quanto lesiva, della deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 5 dicembre 2023 di modifica al piano dei fabbisogni di personale attualmente sconosciuta al ricorrente; - se ed in quanto lesivo del PIAO del Comune di Castelfranco Emilia; - dell’atto del Comune di Castelfranco Emilia del 17 gennaio 2024 di risposta all’istanza di accesso agli atti del ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto, preparatorio e conseguente.

Giustizia amministrativa202400067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione, svolgimento e approvazione della graduatoria di un concorso pubblico per due posti di Addetto al coordinamento e controllo, nonché nomina della commissione e assunzione dei vincitori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelfranco Emilia quale agente di polizia locale, ha partecipato al concorso classificandosi in posizione non utile. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165/2001, difetto di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost., per l’omesso previo esperimento della mobilità volontaria tra enti; 2) violazione degli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, poiché la procedura di mobilità obbligatoria sarebbe stata avviata soltanto dopo la conclusione del concorso, con conseguente dedotta nullità delle assunzioni; 3) violazione degli artt. 1 e 6-bis l. n. 241/1990, dell’art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 e dell’art. 52 c.p.c., nonché dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità, per un asserito conflitto di interessi del presidente della commissione, comandante della polizia locale, rispetto alla candidata vincitrice, sua subordinata. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e la tardività delle prime due censure, nonché l’assenza di interesse e l’infondatezza delle doglianze. Ha inoltre sostenuto che il conflitto di interessi non fosse provato e che il ricorrente, risultato non idoneo, non avesse interesse a contestare il punteggio di una sola candidata vincitrice senza censurare il giudizio di non idoneità e la posizione dell’altro candidato idoneo.

La decisione

Il TAR ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’assunzione del ricorrente presso un altro ente, rilevando che tale circostanza gli consente oggi, diversamente dalla situazione esistente al momento del ricorso, di aspirare eventualmente alla mobilità. Tuttavia, ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse concreto e attuale le prime due censure: al momento della proposizione del ricorso il ricorrente era ancora dipendente del Comune resistente e non poteva aspirare né alla mobilità ex artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165/2001, né alla mobilità ex artt. 34 e 34-bis, non appartenendo al personale in disponibilità. L’accoglimento di tali motivi non gli avrebbe quindi procurato utilità concreta. Il TAR ha inoltre rilevato che le censure erano tardive, poiché avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, che non prevedeva la mobilità né la riserva per il personale in disponibilità. Ha aggiunto che l’omessa previa mobilità ex art. 30 era comunque consentita, fino al 31 dicembre 2024, dall’art. 1, comma 8, l. n. 56/2019. Quanto alla terza doglianza, il ricorso è stato respinto. Non è stata dimostrata una durevole e intensa frequentazione, anche extralavorativa, tra il presidente della commissione e la candidata vincitrice, né una comunione di interessi economici o di vita. La collaborazione lavorativa, l’eventuale gestione operativa delle presenze, una fotografia negli uffici e la diversa durata della prova orale non sono stati ritenuti elementi sufficienti, anche perché le prove scritte erano anonime e la durata dell’orale poteva dipendere da molteplici variabili. La censura era comunque priva di interesse anche perché il ricorrente era stato giudicato non idoneo, giudizio non contestato, e non aveva censurato la posizione dell’altro candidato idoneo: la graduatoria non avrebbe potuto essere integralmente caducata per il solo sospetto riguardante una candidata. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 30 d.lgs. n. 165/2001

    Le censure fondate sull’omesso previo ricorso alla mobilità volontaria sono inammissibili quando il ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, non avrebbe potuto aspirare alla mobilità perché già dipendente dell’amministrazione che ha bandito il concorso.

  • artt. 34 e 34-bis d.lgs. n. 165/2001

    La mobilità obbligatoria riguarda il personale in disponibilità; l’omissione degli adempimenti previsti dall’art. 34 determina, ai sensi del comma 5 richiamato in sentenza, la nullità dell’assunzione e non della procedura concorsuale. Nel caso concreto, l’avvio della procedura prima delle assunzioni ha comunque escluso la nullità.

  • art. 1, comma 8, l. 19 giugno 2019, n. 56

    «al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31/12/2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.lgs 30/03/2021, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste all’art. 30 del medesimo d.lgs n. 165 del 2001»

    Fino al 31 dicembre 2024 le amministrazioni possono bandire concorsi e procedere alle conseguenti assunzioni senza il previo svolgimento della mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 6-bis l. n. 241/1990

    Il conflitto di interessi del componente della commissione deve essere sostenuto da elementi concreti e idonei a dimostrare una relazione personale qualificata, non dalla mera colleganza o subordinazione lavorativa.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta incompatibilità e al conflitto di interessi del presidente della commissione.

Massime di principio

  • L’interesse a contestare l’omesso previo esperimento della mobilità deve sussistere concretamente e attualmente al momento della proposizione del ricorso; non è sufficiente che il ricorrente acquisisca soltanto successivamente i requisiti per aspirare alla mobilità.
  • Il dipendente già appartenente all’amministrazione che ha bandito il concorso non può contestare, per carenza di interesse, l’omesso ricorso alla mobilità volontaria tra enti quando, al momento della proposizione del ricorso, non avrebbe potuto conseguire l’assunzione mediante tale procedura.
  • La violazione degli adempimenti concernenti la mobilità obbligatoria ex art. 34 d.lgs. n. 165/2001 incide, secondo la previsione richiamata dal giudice, sulla validità dell’assunzione e non comporta automaticamente la caducazione della procedura concorsuale.
  • Fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento della mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 1, comma 8, l. n. 56/2019.
  • La mera colleganza o subordinazione lavorativa non dimostra, di per sé, un conflitto di interessi del componente della commissione rispetto a un candidato; occorrono elementi concreti idonei a provare una durevole e intensa frequentazione, anche extralavorativa, o una comunione di interessi economici o di vita.
  • Il candidato giudicato non idoneo, che non contesti il proprio giudizio e non censuri la posizione dell’altro candidato idoneo, non ha interesse a ottenere la caducazione della graduatoria sulla base del solo asserito conflitto di interessi riguardante uno degli altri candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMobilità, trasferimenti e comandiResponsabile del procedimento e competenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.