Sentenza del 06/02/2020 n. 95 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Tributi locali (Comunali, Provinciali, Regionali) - IMU - Terreno in affitto o in comodato - Concessione a coltivatore diretto o ad imprenditore agricolo professionale - Esenzione dal pagamento dell'imposta - Requisiti - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento IMU riferito al 2014 sostenendo che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n.4/2015, l'esenzione spetta ai terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti (CD) o a imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, e che il richiamo ai terreni del comma precedente riguarderebbe solo l'individuazione dei terreni (comuni parzialmente montani) e non richiederebbe che il concedente/comodante sia a sua volta CD o IAP. Il Comune non si è costituito in appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del M.E.F. (Risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015) secondo la quale, per beneficiare dell'esenzione prevista dal comma 2 dell'art.1, è necessario che anche il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato rivesta la qualifica di CD o IAP ed sia iscritto alla previdenza agricola. L'appellante è stata quindi condannata al pagamento dell'imposta accertata (importo indicato nell'atto di accertamento) e non sono state disposte spese in favore del Comune poiché quest'ultimo non si è costituito in questa fase.
Norme richiamate
D.L. n.4/2015, art. 1
l'esenzione si applica anche "nel caso di concessione" dei terreni di cui alla lett. b) (terreni posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola)
La Commissione interpreta il combinato disposto della lett. b) e del comma 2 come richiedente che anche il concedente (proprietario/locatore/comodante) sia qualificato CD o IAP e iscritto alla previdenza agricola; l'esenzione non si estende se il concedente non ha tale qualifica.
Risoluzione M.E.F. n.2/DF del 3 febbraio 2015
Chiarisce che il comma 2 introduce una deroga limitata e richiede che il soggetto concedente sia a sua volta CD o IAP iscritto alla previdenza agricola per estendere l'esenzione al caso di comodato/affitto.
Principio civilistico "nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet"
Principio utilizzato dalla Commissione per sostenere che il proprietario non può trasferire a terzi un beneficio (l'esenzione) che egli stesso non possiede; quindi se il concedente non ha la qualifica richiesta, non può far valere l'esenzione per il terreno dato in uso.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per terreni ubicati in comuni parzialmente montani concessi in comodato o affitto vale solo se sia il conduttore (comodatario/affittuario) sia il concedente (proprietario/locatore/comodante) rivestono la qualifica di CD o IAP ed entrambi risultano iscritti nella previdenza agricola.
- La sola qualifica del conduttore (CD/IAP) non è sufficiente a esonerare l'imposta se il concedente non possiede la stessa qualifica e l'iscrizione previdenziale richiesta.
- È necessario produrre e conservare documentazione che attesti la qualifica e l'iscrizione alla previdenza agricola per entrambe le parti (proprietario e conduttore) e il contratto di comodato/locazione relativo al periodo d'imposta.
- Verificare la classificazione del comune (totale vs parzialmente montano): l'ambito territoriale è requisito preliminare per l'applicazione dell'esenzione (lett. a) e b) dell'art.1).
- In assenza del requisito del concedente, l'amministrazione comunale ha fondamento per l'accertamento IMU; le possibilità di successo in appello sono limitate quando sussiste la Risoluzione MEF e la giurisprudenza concorde.
- Possibili linee difensive: dimostrare che il concedente aveva la qualifica/iscrizione nel periodo d'imposta, contestare l'effettiva vigenza/operatività del contratto di comodato/locazione, o impugnare la classificazione del comune se errata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Ravenna
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 78 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 feb 2020Sentenza del 06/02/2020 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →