Cassazione Penale, Sentenza n. 11687/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo (3/10/2023) sulle quote sociali e sul patrimonio aziendale della società ZE.GI.RO. S.r.l., sequestrate sia ai fini di confisca (artt. 240 e 416‑bis c.p.) sia per evitare la consumazione di ulteriori reati. Deducevano: (1) nullità del decreto di sequestro per mancata motivazione sul periculum in mora e mancata proporzione/connessione fra i beni sequestrati e l'attività illecita asserita; (2) motivazione apparente e fumus inadeguato in quanto la presenza in azienda del presunto artefice (Giovanni Zema) sarebbe stata solo per ragioni tecniche e non una effettiva gestione/dirigenza, non essendovi quindi elementi per ricollegare i beni alla condotta criminosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione relativa alla mancanza di motivazione sul periculum in mora non era stata effettivamente dedotta in appello (violazione del principio della doppia devoluzione e del divieto di introdurre nuovi motivi in cassazione). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: la censura sostanzialmente chiedeva una rivalutazione di merito (presenza tecnica di Giovanni Zema in azienda) non esperibile in cassazione, e l'ordinanza impugnata aveva fornito una motivazione ritenuta coerente circa la riconducibilità gestionale e indiziaria della società all'indagato (valorizzazione di dichiarazioni difensive, elementi sulla gestione diretta, mancanza di mezzi dei formali intestatari, collegamento con la cosca Libri). Conseguentemente confermato il rigetto della richiesta di revoca del sequestro; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Richiamato come base normativa per la confisca dei beni ritenuti strumentali o provento dei reati; la Corte ha valutato che il sequestro poteva essere disposto anche ai fini della confisca richiamata
art. 416‑bis cod. pen.
Fondamento del reato di associazione di tipo mafioso e della rilevanza della 'diretta gestione' o influenza dell'indagato sulla società come elemento indiziario per il sequestro preventivo ai fini di confisca e prevenzione
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti cautelari e alla possibilità di censurarne la motivazione; la Corte ha però ritenuto che le censure relative alla motivazione non fossero fondate né nuove rispetto all'appello
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'impugnazione cautelare e al divieto di introdurre in cassazione questioni non dedotte in appello; usato per sostenere l'inammissibilità dei motivi nuovi
Massime di principio
- In materia di impugnazioni cautelari reali (sequestro preventivo) la cassazione è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza e completezza; non è sede per rinnovare la valutazione di merito sugli elementi di fatto.
- I motivi portati in cassazione devono corrispondere a quelli dedotti in appello (principio della doppia devoluzione): questioni non sollevate in appello sono inammissibili se introdotte solo in cassazione.
- Per impugnare con efficacia un sequestro preventivo è necessario proporre censure specifiche e documentate: non bastano affermazioni generiche (es. 'presenza solo tecnica' di una persona in azienda) senza elementi probatori o indicazione di errori giuridici/di motivazione puntuali.
- La sottrazione di beni a confisca richiede la dimostrazione che i beni non siano riconducibili all'attività criminosa; il semplice rilievo dell'intestazione formale non è sufficiente se sussistono indizi che ne dimostrano la gestione o disponibilità effettiva da parte dell'indagato.
- Quando il giudice di merito valorizza elementi indiziari colleganti (dichiarazioni difensive, modalità gestionali, anomalia dei mezzi dei formali intestatari, collegamenti con organizzazioni criminali), la loro contestazione in cassazione richiede la dimostrazione di vizi di diritto o di una motivazione del tutto carente, non una semplice diversa interpretazione dei fatti.
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