Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00906/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006, recuperando a tassazione maggiori redditi e IVA sulla base di risultanze investigative collegate alla c.d. "Lista Pessina". Secondo l'Ufficio, dalle indagini di polizia giudiziaria e dalla documentazione sequestrata emergevano rapporti del contribuente con uno studio professionale estero e la riconducibilità allo stesso di società estere e relativi conti correnti, sui quali sarebbero affluiti ingenti importi. I ricorsi introduttivi e l'appello erano stati respinti. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato l'effettiva presentazione della denuncia penale; 2) violazione delle norme in tema di onere della prova e presunzioni, lamentando che la CTR avesse errato nella valutazione del materiale probatorio e nel riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel regime ratione temporis applicabile, per il raddoppio dei termini di accertamento era sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia per fatti astrattamente integranti reati tributari, indipendentemente dalla prova della effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale. Ha considerato invece inammissibile il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove documentali già esaminate dai giudici di merito, in presenza peraltro di doppia conforme. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini ... sono raddoppiati"

    Il raddoppio dei termini opera quando sussiste astrattamente l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non occorre la prova della effettiva denuncia, né l'accertamento penale definitivo.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma sul raddoppio dei termini per l'accertamento IVA, con la stessa logica di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 331 c.p.p.

    È richiamato quale parametro dell'obbligo di denuncia che fa scattare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato come ipotesi di reato tributario astrattamente configurabile, rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia e del raddoppio dei termini.

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato come ulteriore reato tributario astrattamente configurabile, idoneo a fondare l'obbligo di denuncia.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché essa mira in realtà a contestare la valutazione di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte osserva che la doglianza investe la ricostruzione fattuale e non un errore di diritto sindacabile in cassazione.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nell'accertamento fiscale.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente sulla motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente sulla motivazione dell'accertamento IVA.

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dal ricorrente nel complesso delle norme che assumeva violate.

  • d.l. 28 giugno 1990, n. 167 conv. in L. 4 agosto 1990, n. 227

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sull'accertamento fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato dal ricorrente per incardinare le doglianze di violazione di legge.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità della censura in presenza di doppia conforme.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario, nel regime applicabile ratione temporis, è sufficiente che i fatti emergano come astrattamente riconducibili a reati per i quali sussista l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; non è necessario provare la concreta presentazione della denuncia né l'esito del procedimento penale.
  • Quando la censura investe esclusivamente la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, il motivo è inammissibile in cassazione se mira a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, le doglianze che attaccano il medesimo accertamento fattuale compiuto in primo e in secondo grado risultano inammissibili nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • Il contribuente che contesti un avviso di accertamento fondato su presunzioni deve incidere su specifici errori di diritto o di motivazione, non limitarsi a sollecitare una diversa lettura degli elementi istruttori da parte del giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.