Cassazione Penale, Sentenza n. 33754/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che confermava la condanna a un anno di reclusione per il reato di evasione (14/01/2020). I motivi principali del ricorso erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che il fatto non fosse particolarmente grave e che non ricorresse l'abitualità contestata dal giudice; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui la causa di non punibilità ex art. 131-bis non era applicabile in ragione dell'abitualità della condotta: dall'esame del certificato penale risultavano tre distinti episodi di evasione (11, 12 e 17 gennaio 2019) unificati ai sensi dell'art. 81, comma 2, che evidenziano reiterazione in un arco temporale limitato. Inoltre la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione del giudice di merito non viziata da manifesta illogicità e, quindi, insindacabile in Cassazione. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della condanna e l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità perché la condotta era valutata come abituale: la reiterazione di episodi dello stesso reato in un arco temporale ristretto e precedenti condanne unificate ai sensi dell'art. 81 hanno ostato all'applicazione della norma.
art. 62-bis cod. pen.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato considerato legittimo in quanto fondato su valutazione discrezionale del giudice di merito; la motivazione non è manifestamente illogica e pertanto non sindacabile in Cassazione.
art. 81, comma 2, cod. pen.
L'unificazione delle condanne per più episodi ha fatto emergere la reiterazione delle condotte; tale aggregazione è stata valorizzata per dimostrare l'abitualità e l'ostatività all'applicazione della causa di non punibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato sintetizzato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att., con esposizione dei motivi strettamente necessari ai fini della decisione.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. l. 176/2020) e successive proroghe
La trattazione del ricorso è avvenuta con procedura scritta sulla base della disciplina emergenziale e delle proroghe applicabili, come richiamato dalla sentenza.
Cass. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
La Corte ha richiamato i criteri delle Sezioni Unite sulla valutazione dell'abitualità ai fini dell'art. 131-bis, confermando che la reiterazione in un arco temporale limitato può essere valorizzata per escludere la causa di non punibilità.
Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008 (Caridi)
Principio richiamato relativo alla limitata sindacabilità in Cassazione delle valutazioni discrezionali del giudice di merito in tema di attenuanti generiche.
Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011 (Sermone) e Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 (Giovane)
Giurisprudenza che chiarisce come il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non debba necessariamente esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma possa richiamare quelli ritenuti decisivi.
Massime di principio
- L'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede, oltre alla modesta offensività del fatto, l'assenza di abitualità: reiterazioni del medesimo reato in un periodo ravvicinato o precedenti condanne per fatti simili possono escluderla.
- La mera contabilizzazione di una 'unica' sentenza non esclude la possibilità di evidenziare plurime condotte quando queste risultino unificate ai sensi dell'art. 81 c.p.; l'analisi del certificato penale e della temporalità degli episodi è decisiva.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è largamente rimesso al giudizio del merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o vizio di motivazione.
- Per resistere a una richiesta di non punibilità per particolare tenuità è utile dimostrare l'assenza di precedenti analoghi e l'episodicità della condotta; analogamente, per ottenere le attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti che convincano il giudice di merito della diminuita offensività o delle condizioni personali rilevanti.
- In sede di impugnazione l'attenzione della Cassazione è focalizzata sulla correttezza giuridica e sulla logicità della motivazione del giudice di merito più che su una nuova valutazione di fatto, salvo che emergano errori palese o mancanze istruttorie.
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