Sentenza del 17/04/2019 n. 10658 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato maggiori ricavi applicando al costo del venduto di 69.343 euro un ricarico del 45,50%, derivato da una percentuale media del 79% ritenuta dall'Ufficio più attendibile rispetto al 36,50% dichiarato. La ricorrente ha contestato sia l'inquadramento dell'accertamento, sostenendo che si trattasse di un accertamento analitico-induttivo fondato sull'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e sull'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, sia la metodologia di calcolo del ricarico, basata su un numero limitato di fatture e articoli. Ha inoltre censurato la decisione della Commissione regionale, che aveva ridotto del 50% i maggiori ricavi senza indicare criteri probatori specifici, valorizzando sconti, saldi e una precedente istanza di accertamento con adesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo illegittima la riduzione forfettaria del 50% operata dalla Commissione tributaria regionale. Il giudice tributario, pur potendo rideterminare nel merito la pretesa fiscale, non può fissare l'imponibile sulla base di una valutazione meramente equitativa o di un generico punto intermedio tra le posizioni delle parti: deve fondare la quantificazione su elementi probatori, anche presuntivi, purché dotati di gravità, precisione e concordanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese. La sentenza relativa all'anno 2007 non è stata ritenuta vincolante per il 2006, poiché i presupposti fattuali dei diversi periodi d'imposta erano variabili e non permanenti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando le irregolarità o gli elementi disponibili permettono di ritenere inattendibili i dati dichiarati e consentono di ricostruire induttivamente ricavi e reddito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
È stato richiamato dalla Commissione regionale, ma la Corte ha ricondotto la fattispecie all'accertamento analitico-induttivo fondato sul comma 1, lett. d), in relazione agli elementi concreti rilevati dall'Ufficio.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55
Disciplinano, rispettivamente, la rettifica analitico-induttiva e l'accertamento induttivo ai fini IVA; nel caso concreto la rettifica è stata ricondotta alla disciplina dell'art. 54.
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gravi, precise e concordanti. La quantificazione dei maggiori ricavi non può quindi derivare da una stima equitativa priva di un supporto fattuale verificabile.
Artt. 2727 e 2729 del codice civile
Il fatto ignoto può essere desunto da un fatto noto sulla base di un'inferenza ragionevole e probabile, purché gli indizi siano concretamente determinati e convergenti.
Art. 2909 del codice civile
Il giudicato vincola le parti relativamente all'oggetto della decisione, ma la sua efficacia in controversie fiscali relative ad altri periodi d'imposta è limitata ai punti comuni aventi carattere stabile e permanente; non si estende automaticamente a presupposti di fatto variabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiede una motivazione adeguata della sentenza tributaria, tale da rendere comprensibili le ragioni della decisione e i criteri utilizzati per la quantificazione della pretesa.
Art. 53 della Costituzione
Impone che il prelievo tributario sia collegato alla capacità contributiva; non autorizza tuttavia il giudice a sostituire la prova con una determinazione equitativa svincolata dagli elementi acquisiti.
Massime di principio
- Un accertamento basato su percentuali di ricarico può essere legittimo anche in forma analitico-induttiva, ma l'Amministrazione deve utilizzare elementi concretamente attendibili e spiegare il metodo di calcolo adottato.
- La percentuale di ricarico non può essere applicata automaticamente a tutti i prodotti o periodi se deriva dall'esame di un campione limitato e non rappresentativo; la rappresentatività del campione e la metodologia, come la media ponderata, devono essere adeguatamente giustificate.
- Il giudice tributario può rideterminare l'imponibile, ma deve farlo sulla base delle prove presenti nel processo. Non può ridurre o aumentare l'accertamento con una percentuale arbitraria o mediante un generico criterio equitativo.
- Sconti, saldi, caratteristiche dei prodotti e modalità commerciali possono incidere sul ricarico effettivo, ma devono essere dimostrati con elementi documentali o presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza.
- Una sentenza favorevole relativa a un diverso anno d'imposta non produce automaticamente effetti vincolanti: il giudicato si estende solo a elementi giuridici o fattuali comuni e tendenzialmente permanenti, non a dati variabili annualmente come ricavi, vendite e ricarichi.
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non equivale ad ammissione della fondatezza dell'accertamento e non può essere utilizzata, da sola, come prova per determinare il reddito imponibile.
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