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Sentenza

Sentenza n. 646/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia – Sez. Lavoro n. 2824 del 22 ottobre 2024, notificata all’ amministrazione in data 28 ottobre 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, che aveva posto obbligazioni pecuniarie a carico dell'Amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione lavoro n. 2824 del 22 ottobre 2024, notificata all'Amministrazione il 28 ottobre 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, non risultando l'integrale adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento della sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato e di pagare tutte le somme indicate nella sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione di parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il giudice ha escluso, allo stato, i presupposti per la penalità di mora, considerando che in casi omologhi il ritardo era stato determinato da carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti risulta il mancato integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione obbligata di eseguire pienamente il titolo entro un termine determinato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, subordinandola alla protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
  • La penalità di mora non è automaticamente applicabile in presenza di un inadempimento; la sua irrogazione richiede la verifica dei relativi presupposti, che possono essere esclusi quando il ritardo sia riconducibile a mere carenze organizzative dell'amministrazione, secondo quanto accertato dal giudice nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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