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Sentenza

Sentenza n. 523/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento dell'ordinanza del Prefetto di Viterbo, Protocollo di uscita nr. -OMISSIS-, notificata alla ricorrente in data 12 ottobre 2022, con cui si è disposta la sospensione per sei mesi, a decorrere dal 26 settembre 2022, della Patente di Guida cat “B” avente nr. -OMISSIS- rilasciata da Mit-Uco l'-OMISSIS-e intestata alla ricorrente, nella parte in cui ordina alla stessa di sottoporsi a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psichici e fisici previsti dall'art. 119, comma 4, del D.lgs. 30.4.1992, n. 285.

Giustizia amministrativa202216244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza prefettizia di sospensione per sei mesi della patente di guida e di sottoposizione a visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici previsti dall'art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, rubricato come eccesso di potere, violazione delle norme in materia di sicurezza e perplessità, contestando l'irragionevolezza dell'intervento e dell'operato dei Carabinieri. Ha sostenuto che, dopo essere stata trovata in condizioni psico-fisiche alterate presso un bar per la protratta assunzione di bevande alcoliche, gli agenti le avrebbero suggerito di accomodarsi nella propria autovettura e, soltanto dopo circa un'ora, l'avrebbero sottoposta a controllo stradale mentre era alla guida. Ha quindi contestato il presupposto fattuale dell'ordinanza prefettizia. L'Amministrazione si è costituita senza depositare memorie. La ricorrente non ha prodotto elementi di prova a sostegno della propria versione, salvo la querela presentata contro i Carabinieri per omissione di atti d'ufficio e falso in atto pubblico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'ordinanza prefettizia. Il Collegio ha richiamato la precedente ordinanza cautelare, secondo cui la sottoposizione a visita medica è giustificata dall'insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici e dell'idoneità alla guida, dubbi non irragionevoli alla luce delle circostanze concrete e delle precedenti contestazioni per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada. Nel merito, il giudice ha ritenuto la ricostruzione della ricorrente in contrasto con l'annotazione dei Carabinieri, dalla quale risultava che gli agenti erano intervenuti per disturbi arrecati da una persona in stato di ebbrezza, identificata nella ricorrente, che, dopo essere stata allontanata dal bar, si era posta alla guida e aveva rifiutato l'accertamento alcolemico mediante etilometro. La querela presentata contro gli agenti non è stata considerata sufficiente a fornire prova alternativa. In ogni caso, anche assumendo che i Carabinieri le avessero suggerito di accomodarsi nell'auto, la ricorrente aveva ammesso di essersi successivamente messa autonomamente alla guida dopo una protratta assunzione di alcolici. Tale circostanza era sufficiente a fondare l'ordinanza prefettizia e a escluderne i vizi di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992

    La violazione, consistente nel rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, costituisce il presupposto fattuale richiamato nel rapporto dei Carabinieri e nell'ordinanza prefettizia.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

    La disposizione è richiamata quale base della visita medica diretta ad accertare il possesso e la persistenza dei requisiti psichici e fisici necessari per la guida.

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992

    Le precedenti contestazioni per guida in stato di ebbrezza sono state valorizzate come elemento idoneo a rendere non irragionevoli i dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici e sull'idoneità alla guida.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La sottoposizione del titolare di una patente a visita medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è legittima quando le circostanze concrete della condotta di guida, anche in relazione a precedenti contestazioni per guida in stato di ebbrezza, fanno sorgere dubbi non irragionevoli sulla persistenza dell'idoneità alla guida.
  • Ai fini del sindacato sulla legittimità di un provvedimento prefettizio fondato su una relazione o annotazione degli organi accertatori, la mera contrapposizione della versione del destinatario non è sufficiente a superare la ricostruzione dei fatti verbalizzata, se il destinatario non offre elementi di prova contrari.
  • Anche qualora si ipotizzi un comportamento iniziale non univoco degli organi accertatori, la decisione autonoma del conducente di mettersi alla guida dopo una protratta assunzione di bevande alcoliche può costituire presupposto sufficiente per il provvedimento di sottoposizione a visita medica e per escludere i dedotti vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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