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Sentenza

Sentenza del 03/07/2023 n. 18703 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. chiese il rimborso dell'addizionale IRPEF (10%) trattenuta dal sostituto d'imposta Lazard Srl sui bonus lordi percepiti per le annualità 2013 e 2014. La ricorrente sosteneva che non ricorrevano i presupposti dell'art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. n. 122/2010): in particolare il bonus non superava il triplo della parte fissa della retribuzione e Lazard non avrebbe dovuto essere qualificata come impresa del "settore finanziario"; quindi l'addizionale non sarebbe dovuta. L'Amministrazione negò il rimborso; i giudici di merito respinsero i ricorsi, ritenendo che la modifica introdotta dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (comma 2-bis) avesse ampliato la base imponibile eliminando il requisito della soglia del triplo e che la platea dei soggetti soggetti all'addizionale includesse anche la società Lazard.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato che il comma 2-bis introdotto dal D.L. n. 98/2011 ha modificato la disciplina dell'art. 33 disponendo l'applicazione dell'addizionale sullo specifico ammontare eccedente la parte fissa della retribuzione (per gli emolumenti corrisposti dal 17 luglio 2011 in poi), eliminando di fatto il requisito aggiuntivo della eccedenza rispetto al triplo della parte fissa per le somme erogate dopo tale data. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della Lazard come operante nel settore finanziario in senso ampio e pertanto inclusiva della platea dei dirigenti soggetti al prelievo. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33 (conv. L. n. 122/2010)

    comma 1 (testo originario) e comma 2

    Norma originaria prevedeva un'addizionale del 10% sui compensi sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai dirigenti del settore finanziario quando tali compensi eccedessero il triplo della parte fissa della retribuzione; l'interpretazione della Corte ritiene che il successivo intervento normativo abbia modificato la misura della base imponibile.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis (conv. L. n. 111/2011) - introduce il comma 2-bis

    comma 2-bis: "Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"

    Secondo la Corte il comma 2-bis ha ampliato la base imponibile a decorrere dal 17 luglio 2011, applicando l'addizionale sull'ammontare che eccede la parte fissa e rimuovendo nella pratica il vincolo del superamento del triplo della parte fissa per i compensi erogati dopo tale data.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

    citato dalla ricorrente per delimitare la nozione di operatore finanziario

    Richiamato dalla contribuente per sostenere che Lazard non rientra nel perimetro degli intermediari vigilati; la Corte tuttavia afferma che il concetto di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 ha portata ampia e non coincide necessariamente con la platea degli enti disciplinati dal T.U.B.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011

    interpretazione amministrativa richiamata dalla ricorrente

    L'Ufficio aveva sostenuto che la base imponibile fosse la quota di retribuzione eccedente il triplo della parte fissa; la Corte ritiene invece che la successiva novella legislativa abbia modificato tale quadro interpretativo per gli emolumenti corrisposti dal 17 luglio 2011.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014

    La Consulta respinse la questione di legittimità ed evidenziò che la norma mira a soggetti la cui retribuzione variabile può potenzialmente danneggiare la stabilità finanziaria; la Corte di Cassazione interpreta questo orientamento come favorevole a una lettura estensiva del concetto di "settore finanziario".

Massime di principio

  • Per i compensi erogati a decorrere dal 17 luglio 2011 l'addizionale del D.L. n. 78/2010 si applica sull'ammontare eccedente la parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario dimostrare che la variabile superi il triplo della parte fissa.
  • La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 va intesa in senso ampio e non si limita agli intermediari vigilati dal T.U.B.; rientrano soggetti attivi nella scena finanziaria anche se non svolgono attività di erogazione del credito o non sono banche tradizionali.
  • Il contribuente che voglia contestare l'applicazione dell'addizionale deve dimostrare in concreto che il proprio datore di lavoro non rientra nella sfera degli operatori finanziari rilevanti o che il trattamento erogato non costituisce compenso imponibile ai sensi della norma modificata; semplici autodefinizioni della società come "consulenza" sono insufficienti senza elementi fattuali e probatori.
  • Il principio del giudicato sostanziale opera solo se c'è identità di parti, petitum e causa petendi; decisioni favorevoli assunte in casi analoghi non vincolano se non vi è perfetta identità della controversia.
  • In caso di dubbi interpretativi su modifiche normative successive, occorre considerare la ratio e i lavori preparatori: la modificazione della base imponibile può comportare la tacita abrogazione di parti incompatibili del testo previgente limitatamente agli effetti temporali della novella.

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