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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17737/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, commesso il 31/12/2016). Il motivo unico denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), sostenendo che il giudice di primo grado non ha applicato correttamente l'aumento di un terzo dei termini prescrizionali previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74/2000 (modificato dal d.l. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011) e non ha tenuto conto dell'interruzione del corso della prescrizione, in particolare dell'effetto interruttivo del decreto di citazione a giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato l'erroneità della dichiarazione di estinzione per prescrizione in quanto, applicando l'aumento di un terzo dei termini prescrizionali previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, il termine di prescrizione non era ancora decorso per il fatto contestato il 31/12/2016. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per la celebrazione di un nuovo giudizio volto ad accertare la sussistenza del fatto e l'eventuale responsabilità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua il reato contestato (false fatturazioni/operazioni inesistenti); la decisione conferma che la norma definisce la fattispecie per la quale va calcolata la prescrizione

  • art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, comma 1-bis

    Prevede l'elevazione di un terzo dei termini prescrizionali per i delitti di cui agli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000; la Corte ha ritenuto che tale aumento si applica al caso di specie e ha determinato che il termine di prescrizione non era ancora decorso

  • d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

    Fonte della modifica normativa che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 17, aumentandone i termini prescrizionali; la Corte ne ha riconosciuto l'efficacia ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Norma generale sulla prescrizione (riconosciuta nei motivi di ricorso); citata come riferimento per i principi prescrizionali applicabili

  • art. 160 cod. pen.

    Riferito come criterio interpretativo in materia di prescrizione e decorrenza dei termini; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei termini alla fattispecie

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), sulla base delle quali è stato proposto il ricorso dal Procuratore Generale

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Individua il giudice del rinvio; la Corte ha indicato la Corte d'appello di Catania come organo chiamato a celebrarne il nuovo giudizio

Massime di principio

  • Quando è contestato un reato rientrante negli artt. 2-10 del d.lgs. n. 74/2000 verificare sempre l'applicabilità dell'aumento di un terzo dei termini prescrizionali introdotto dall'art. 17, comma 1-bis (riforma 2011).
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto delle modifiche legislative intervenute e del momento di consumazione del reato: se la riforma era già in vigore alla data del fatto o normativa applicabile, il termine maggiorato deve essere applicato.
  • Occorre considerare tutti i periodi di interruzione e sospensione della prescrizione (ad es. effetto interruttivo del decreto di citazione a giudizio): la mera decorrenza del termine non può essere data per scontata senza valutare tali eventi.
  • Se il giudice di merito dichiara l'estinzione per prescrizione, il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.): la Corte di Cassazione valuta correttamente l'interpretazione e il calcolo dei termini prescrizionali.
  • In caso di annullamento per errori di calcolo della prescrizione, la Corte di Cassazione può disporre la celebrazione di un nuovo giudizio presso il giudice competente (individuato secondo le norme procedurali), ove risulti che la prescrizione non era decorse.

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