Cassazione Penale, Sentenza n. 18394/2026 del 21/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 19/09/2025, la quale aveva negato la restituzione della somma di euro 242.000,00 e confermato il sequestro preventivo su numerosi orologi e denaro. I motivi dedotti contestavano: (i) la carenza e l'apparenza della motivazione del Tribunale in ordine al fumus commissi delicti, al periculum in mora e alla pertinenzialità della somma sequestrata; (ii) la mancata considerazione delle nuove allegazioni difensive e della consulenza di parte (certificati di autenticità, attività commerciale regolare, natura dichiarata del denaro); (iii) la violazione del principio di proporzionalità e l'omessa valutazione della riduzione del sequestro in relazione all'evoluzione delle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha osservato che il sindacato sulla motivazione delle ordinanze del riesame è limitato alla verifica di violazione di legge e, in particolare, all'accertamento della mancanza assoluta di motivazione o della sua apparente natura. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse fornito ampia e logica motivazione, avendo valutato le osservazioni difensive e richiamato elementi concreti idonei a sostenere il fumus commissi delicti (materiali rinvenuti, macchinario, messaggistica e operazioni in contanti), nonché la correlazione tra le modalità di occultamento e l'attività contestata. La Corte ha quindi respinto i ricorsi, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 23/04/2026.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come lett. c) quale parametro di impugnazione in cassazione (violazione di norme processuali). La Corte ricorda che la censura deve riguardare violazioni di legge effettive.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione degli atti che i ricorrenti invocano per dedurre nullità o apparente motivazione; la Corte valuta che il Tribunale ha adeguatamente motivato e dunque non sussiste la violazione prospettata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Rilevata in relazione alle modalità di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte limita l'esame ai profili di legge consentiti dal rito.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Ricordato per delimitare il sindacato della Cassazione sulle ordinanze del riesame: la Corte può rilevare violazioni di legge, in particolare la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma cui si applica la condanna all'ammenda: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 473 e art. 648 cod. pen.
Norme del codice penale cui si riferiscono i delitti provvisoriamente ascritti (falsificazione/ricettazione/reati economici) e da cui deriva la giustificazione del sequestro preventivo nel processo in esame.
Massime di principio
- La Cassazione esercita un sindacato limitato sulle ordinanze di riesame: può cassare solo per violazione di legge, mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente.
- Per il sequestro preventivo basta il "fumus commissi delicti" inteso come astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie di reato, purché fondato su concreti e persuasivi elementi indiziari.
- Il giudice del riesame deve motivare compiutamente e affrontare le osservazioni difensive; però la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti, senza indicare una specifica violazione di legge o nuova prova decisiva, non è sufficiente per ottenere la revoca in sede di Cassazione.
- La proporzionalità del sequestro va valutata in relazione all'evoluzione delle indagini, ma l'onere di dimostrare l'infondatezza o la non pertinenzialità della cosa sequestrata ricade sul ricorrente e richiede elementi nuovi e risolutivi.
- Documentazione contabile o certificati (es. certificati di autenticità) possono essere rilevanti, ma la loro mera produzione non necessariamente neutralizza indizi oggettivi (materiali, macchinari, movimentazioni in contanti, messaggistica) che collegano il bene all'attività illecita.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale segnalare specifiche doglianze di diritto o vizi formali nella motivazione; le critiche esclusivamente di merito o fattuali sono generalmente inammissibili.
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