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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18394/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 19/09/2025, la quale aveva negato la restituzione della somma di euro 242.000,00 e confermato il sequestro preventivo su numerosi orologi e denaro. I motivi dedotti contestavano: (i) la carenza e l'apparenza della motivazione del Tribunale in ordine al fumus commissi delicti, al periculum in mora e alla pertinenzialità della somma sequestrata; (ii) la mancata considerazione delle nuove allegazioni difensive e della consulenza di parte (certificati di autenticità, attività commerciale regolare, natura dichiarata del denaro); (iii) la violazione del principio di proporzionalità e l'omessa valutazione della riduzione del sequestro in relazione all'evoluzione delle indagini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha osservato che il sindacato sulla motivazione delle ordinanze del riesame è limitato alla verifica di violazione di legge e, in particolare, all'accertamento della mancanza assoluta di motivazione o della sua apparente natura. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse fornito ampia e logica motivazione, avendo valutato le osservazioni difensive e richiamato elementi concreti idonei a sostenere il fumus commissi delicti (materiali rinvenuti, macchinario, messaggistica e operazioni in contanti), nonché la correlazione tra le modalità di occultamento e l'attività contestata. La Corte ha quindi respinto i ricorsi, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 23/04/2026.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come lett. c) quale parametro di impugnazione in cassazione (violazione di norme processuali). La Corte ricorda che la censura deve riguardare violazioni di legge effettive.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione degli atti che i ricorrenti invocano per dedurre nullità o apparente motivazione; la Corte valuta che il Tribunale ha adeguatamente motivato e dunque non sussiste la violazione prospettata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Rilevata in relazione alle modalità di esposizione dei motivi in cassazione; la Corte limita l'esame ai profili di legge consentiti dal rito.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Ricordato per delimitare il sindacato della Cassazione sulle ordinanze del riesame: la Corte può rilevare violazioni di legge, in particolare la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma cui si applica la condanna all'ammenda: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 473 e art. 648 cod. pen.

    Norme del codice penale cui si riferiscono i delitti provvisoriamente ascritti (falsificazione/ricettazione/reati economici) e da cui deriva la giustificazione del sequestro preventivo nel processo in esame.

Massime di principio

  • La Cassazione esercita un sindacato limitato sulle ordinanze di riesame: può cassare solo per violazione di legge, mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente.
  • Per il sequestro preventivo basta il "fumus commissi delicti" inteso come astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie di reato, purché fondato su concreti e persuasivi elementi indiziari.
  • Il giudice del riesame deve motivare compiutamente e affrontare le osservazioni difensive; però la mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti, senza indicare una specifica violazione di legge o nuova prova decisiva, non è sufficiente per ottenere la revoca in sede di Cassazione.
  • La proporzionalità del sequestro va valutata in relazione all'evoluzione delle indagini, ma l'onere di dimostrare l'infondatezza o la non pertinenzialità della cosa sequestrata ricade sul ricorrente e richiede elementi nuovi e risolutivi.
  • Documentazione contabile o certificati (es. certificati di autenticità) possono essere rilevanti, ma la loro mera produzione non necessariamente neutralizza indizi oggettivi (materiali, macchinari, movimentazioni in contanti, messaggistica) che collegano il bene all'attività illecita.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale segnalare specifiche doglianze di diritto o vizi formali nella motivazione; le critiche esclusivamente di merito o fattuali sono generalmente inammissibili.

Testo integrale

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