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Sentenza

Sentenza n. 8670/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento: - del Decreto n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l''accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'' “Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022 richiamata nella Delibera di Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''IOV – Istituto Oncologico Veneto – IRCCS n. 1077 del 7.12.2022), nonché, ove occorrer possa, della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, delle note prot. n. 544830 del 24.11.2022, prot. n. 553040 del 30.11.2022 e prot. n. 559223 del 2.12.2022 della Regione Veneto e della nota prot. n. 17835 del 13.9.2019 di Azienda Zero.

Giustizia amministrativa202303372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionale concernenti il ripiano, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, il decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 di ripartizione degli oneri di ripiano tra le aziende fornitrici e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Sono stati dedotti vizi propri degli atti regionali, consistenti in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità e irragionevolezza; violazione dell'art. 9-ter d.l. n. 78/2015 e delle linee guida; illegittima e retroattiva fissazione dei tetti di spesa, carenza di potere, violazione del principio tempus regit actum, del legittimo affidamento, della certezza dei rapporti giuridici, della buona fede contrattuale e della libertà di iniziativa economica; erroneità dei calcoli relativi al superamento dei tetti e mancata distinzione tra costi dei dispositivi medici e costi dei servizi accessori. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e la CEDU, concernenti, tra l'altro, il principio di neutralità dell'IVA, la concorrenza e gli aiuti di Stato, la programmazione finanziaria, la remuneratività delle offerte, il legittimo affidamento, la proporzionalità, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà e il principio di ragionevolezza. Nel corso del giudizio, la società ha aderito al meccanismo definitorio previsto dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 e ha versato tempestivamente il 48% dell'importo indicato nel provvedimento regionale.

La decisione

Il TAR, dopo avere ricordato che in sede cautelare aveva sospeso l'esecutività degli atti impugnati, ha rilevato che la ricorrente aveva aderito al meccanismo previsto dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, versando la quota ridotta pari al 48% dell'importo dovuto. Ai sensi della disposizione, il versamento integrale e tempestivo della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano e gli atti presupposti. Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità, le questioni di costituzionalità e i profili eurounitari dedotti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali.

    Il versamento integrale e tempestivo della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi concernenti i provvedimenti di ripiano e i relativi atti presupposti.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano impugnati; la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il versamento integrale e tempestivo, da parte di un'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 estingue l'obbligazione di ripiano relativa agli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligo.
  • Quando il versamento della quota ridotta previsto dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 interviene in un giudizio pendente contro i provvedimenti di ripiano e i relativi atti presupposti, la conseguenza processuale è la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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