Ordinanza n. 1044/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento, previa emissione di idonea misura cautelare collegiale, del provvedimento di decadenza prot. n. -OMISSIS-del 19.11.2025, pervenuto a conoscenza del ricorrente in data 26.11.2025; nonché di ogni atto connesso e/o consequenziale e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dagli incentivi relativi a un impianto fotovoltaico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza dagli incentivi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia presenta una pluralità di questioni giuridiche concernenti la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento da parte del beneficiario, l'idoneità dei titoli abilitativi rispetto all'entrata in esercizio dell'impianto e la conformità dei moduli fotovoltaici agli attestati prodotti. L'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità né prende posizione definitiva sul merito delle contestazioni.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare mediante sospensione o rigetto espresso, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere meglio garantite da una sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la discussione nel merito alla pubblica udienza del 13 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare. L'ordinanza non contiene una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari manifestate dalla parte ricorrente possano essere meglio garantite da una sollecita definizione del giudizio nel merito
Quando la domanda cautelare è proposta e il collegio ritiene che la tutela cautelare possa essere adeguatamente assicurata dalla rapida definizione del giudizio, può fissare sollecitamente l'udienza di merito senza adottare una distinta misura cautelare sostanziale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della trattazione collegiale della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la sollecita definizione del giudizio nel merito offre una tutela più adeguata delle esigenze cautelari, il giudice amministrativo può fissare l'udienza di merito senza concedere una distinta misura cautelare di sospensione.
- In una controversia sugli incentivi per impianti fotovoltaici, la verifica della legittimità della decadenza può richiedere l'esame coordinato della disponibilità dell'immobile, dell'idoneità dei titoli abilitativi all'entrata in esercizio dell'impianto e della conformità dei moduli fotovoltaici alla documentazione attestante le loro caratteristiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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