Sentenza n. 864/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5319/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a benefici economici tramite Carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5319/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva riconosciuto a una ricorrente il beneficio di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e all'altro ricorrente il medesimo beneficio per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all'emissione di buoni elettronici per complessivi euro 1.500,00 ciascuno. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute attraverso l'emissione dei buoni elettronici di spesa, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né ostacolabile da disposizioni interne dell'amministrazione, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell'esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, unitamente alla notifica del titolo, presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sulla gratuità dell'incarico del commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartiene all'amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
È richiamato per applicare il principio della condanna alle spese a carico della parte soccombente.
d.m. n. 55/2014
È utilizzato analogicamente per liquidare le spese secondo i minimi tariffari riferiti alle procedure esecutive mobiliari, considerando le fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato, la prova della notifica del titolo e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 integra i presupposti per ordinare all'amministrazione l'adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del titolo e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico giudiziario intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico è gratuito, poiché rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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