Cassazione Penale, Ordinanza n. 13040/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione e 14.000 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. Contro tale sentenza l'imputato, tramite difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, perché il giudice non avrebbe pronunciato l'ordinanza con cui ammetteva il giudizio abbreviato. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza, rilevando che il ricorso era stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, poiché il difensore che lo aveva sottoscritto non risultava iscritto nell'albo speciale richiesto per il ricorso in cassazione ex art. 613 c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva rideterminato la pena per il reato contestato, è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come base del reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato unitamente all'art. 73 come ulteriore disposizione applicata al fatto contestato in materia di stupefacenti.
art. 613 c.p.p.
Per proporre ricorso per cassazione è necessario che il difensore sia iscritto nell'albo speciale; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale ex art. 613 c.p.p. è inammissibile senza esame del merito dei motivi.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del difensore impedisce ogni scrutinio della dedotta violazione processuale o sostanziale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue secondo il regime ordinario.
Come è indicizzato
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