Cassazione Civile, Ordinanza n. 10232/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile conclusa con rogito del 3 dicembre 2008, nel quale era indicato un prezzo di euro 150.000, mentre i venditori sostenevano che il prezzo effettivamente pattuito fosse di euro 185.000, come emergente da un preliminare del 9 agosto 2008 e, secondo la loro ricostruzione, da una successiva scrittura del 3 dicembre 2008. I venditori agirono per ottenere il pagamento del saldo prezzo residuo; gli acquirenti resistettero contestando la validità e rilevanza dei documenti richiamati, eccependo anche l'adempimento delle obbligazioni di consegna documentale gravanti sui venditori e proponendo domanda riconvenzionale. In appello gli acquirenti, poi ricorrenti per cassazione, hanno censurato: 1) la ritenuta ammissibilità della modifica della domanda effettuata dagli attori con la memoria ex art. 183 c.p.c., sostenendo che la vera mutatio libelli era avvenuta solo tardivamente, nelle note di discussione, quando per la prima volta era stata individuata nella scrittura del 3 dicembre 2008 la controdichiarazione idonea a provare la simulazione del prezzo; 2) l'erronea qualificazione di quel documento come controdichiarazione ai fini della simulazione parziale del prezzo; 3) la mancata ammissione della querela di falso relativa al preliminare del 9 agosto 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che i giudici di merito avessero erroneamente considerato ammissibile la modifica della domanda e, soprattutto, avessero fondato la decisione su una diversa controdichiarazione e su un diverso quantum preteso indicati per la prima volta solo nelle note di discussione, in un momento processuale ormai incompatibile con il pieno contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
consente la modifica o precisazione delle domande nella fase iniziale del processo, ma non l'introduzione tardiva di una diversa pretesa quando sia già chiuso il contraddittorio utile sulle domande nuove o modificate.
richiamato per il principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione e alla necessità di decidere nei limiti della domanda proposta.
richiamato nel contesto della valutazione delle prove e dei documenti prodotti in giudizio.
richiamato in relazione al potere del giudice di valutare le prove secondo il prudente apprezzamento.
per la domanda di diritti eterodeterminati è necessaria un'espressa indicazione dei fatti costitutivi e della ragione della domanda.
richiamato nel motivo sul riparto dell'onere della prova in tema di simulazione.
richiamato in tema di simulazione del contratto e controdichiarazione.
richiamato in tema di prova della simulazione.
richiamato nel motivo relativo alla qualificazione del documento e alla struttura del contratto.
richiamato con riferimento alla querela di falso e alla sua ammissibilità.
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento del principio del contraddittorio e del giusto processo.
indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio civile la domanda può essere modificata nella fase ex art. 183 c.p.c. anche quanto a petitum o causa petendi, purché la modifica resti connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta e sia rispettato il contraddittorio della controparte.
- La distinzione tra domanda modificata ammissibile e domanda nuova non consentita dipende dal rapporto con la domanda originaria: è ammissibile la precisazione o sostituzione che rimanga nell'alveo della stessa vicenda sostanziale; è nuova la pretesa che ampli il thema decidendum in modo autonomo.
- La modifica della domanda non può essere introdotta utilmente quando avvenga solo in note depositate a ridosso della discussione finale, se ciò non lascia alla controparte un termine effettivo per replicare, proporre eccezioni e articolare difese.
- La produzione documentale deve essere accompagnata dall'indicazione della sua specifica finalità processuale, affinché la controparte possa controdedurre e il giudice possa valutarne correttamente la rilevanza probatoria.
- Quando si agisce su un diritto eterodeterminato, l'atto introduttivo deve indicare in modo espresso i fatti storici che costituiscono la ragione della domanda; non basta una mera narrazione priva di chiara imputazione causale della pretesa.
- In tema di simulazione, la qualificazione di un documento come controdichiarazione e la sua utilizzazione probatoria devono rispettare le regole sul contraddittorio e sulla tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
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