Sentenza n. 4161/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2175/2023 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2175/2023, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2175/2023, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno di servizio riconosciuto, nei limiti della prescrizione quinquennale. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere specifiche deduzioni. A seguito di un ordine istruttorio, la ricorrente ha prodotto l’atto introduttivo del giudizio civile, dal quale risultava che il beneficio era stato richiesto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. Sono stati inoltre documentati il titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e le notifiche della sentenza, ai fini del rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto verificati i presupposti formali dell’ottemperanza, poiché la sentenza civile era stata prodotta in copia asseverata, ne era stato documentato il passaggio in giudicato e il titolo era stato notificato al Ministero, con conseguente rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, sulla base dell’atto introduttivo del giudizio civile e dell’assenza di eccezione di prescrizione in quel giudizio, ha individuato in quattro gli anni scolastici rilevanti e ha quantificato il credito in 2.000 euro. Considerato incontestato il mancato adempimento ministeriale e non essendo stata fornita dall’Amministrazione alcuna indicazione sull’esecuzione, ha ordinato al Ministero di rilasciare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza la carta elettronica del docente, accreditandovi complessivamente 2.000 euro. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato considerato connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. Le spese di lite sono state compensate, salva la restituzione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione; la compensazione è stata motivata dalla necessità dell’ordine istruttorio, ritenuta evitabile con un comportamento processuale più diligente della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico riconosciuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’amministrazione e il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge prima di ordinare l’esecuzione.
- Quando il giudicato civile riconosce un beneficio amministrativo per periodi determinabili dagli atti del giudizio definito e l’amministrazione non contesta né l’an né il quantum della spettanza, il giudice dell’ottemperanza può individuare i periodi rilevanti e quantificare direttamente l’obbligazione da adempiere.
- La mancata esecuzione del giudicato, non specificamente contestata dall’amministrazione resistente, giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato e la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente di un’amministrazione pubblica competente per materia o territorio, con facoltà di delega interna; quando l’incarico è connesso ai doveri istituzionali, non spetta uno specifico compenso.
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