Cassazione Civile, Ordinanza n. 06398/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio, a domanda, di un appartenente al Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Siciliana. Il dipendente chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nel livello C5 e del relativo trattamento economico, sostenendo che, per effetto della disciplina sul transito, dovevano essere mantenuti anzianità e status giuridico-economico già maturati e che le mansioni svolte e l’anzianità fossero equivalenti a quelle del personale regionale inquadrato in una categoria superiore. La Corte d’appello aveva invece escluso il diritto rivendicato, ritenendo applicabile la disciplina vigente al momento del passaggio e non quella sopravvenuta della L.R. n. 4/2007. Nel ricorso per cassazione il dipendente deduceva: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., assumendo che l’appello della controparte fosse inammissibile per difetto di specificità, poiché conteneva errori materiali nella indicazione di qualifica e ruolo; 2) violazione delle norme statali e regionali che regolano il transito e l’inquadramento del personale forestale, lamentando che non fossero stati valorizzati il mantenimento dell’anzianità e dello status posseduto; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., sostenendo che l’anzianità e le mansioni effettivamente svolte imponevano un inquadramento più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., perché il ricorrente non aveva riprodotto i passaggi essenziali dell’atto di appello e non aveva consentito il controllo sull’asserita inammissibilità dell’impugnazione. Ha respinto il secondo motivo perché infondato: l’inquadramento del personale transitato dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Siciliana deve essere effettuato sulla base della disciplina vigente al momento in cui si sono realizzate le condizioni per il passaggio, utilizzando i criteri di corrispondenza professionale previsti dalle norme allora operative, e non può essere ricostruito alla luce della disciplina regionale sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendolo “misto” e quindi inammissibilmente sovrapposto tra violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; inoltre ha osservato che la censura, in realtà, mirava a contestare la valutazione di merito compiuta dalla corte territoriale e non un fatto storico omesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’amministrazione resistente non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
per l’appello è richiesta specificità delle censure; il motivo di ricorso che contesta l’apprezzamento del giudice di merito deve consentire il controllo diretto sull’atto impugnato.
art. 434 c.p.c.
richiamato quale norma sulla specificità dell’appello nel rito del lavoro; la sua violazione è stata esclusa perché il ricorrente non aveva trascritto i passaggi essenziali dell’atto di appello.
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti per permettere il controllo della Corte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per recepire e valorizzare la motivazione di precedenti conformi della Corte.
art. 360 c.p.c.
non è consentita la mescolanza di censure eterogenee; l’omesso esame riguarda fatti storici e non questioni giuridiche.
art. 3, commi 1 e 2, D.M. 5 luglio 2005
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare l’inquadramento sulla disciplina sopravvenuta rispetto al momento del passaggio.
L. Regione Siciliana n. 9/2006
art. 10, comma 9; art. 4, comma 7
consente il passaggio del personale del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli regionali nelle qualifiche professionali equivalenti e fa salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento.
L. Regione Siciliana n. 4/2007
è disciplina successiva, non applicabile al momento in cui si erano già realizzate le condizioni per il transito.
L. Regione Siciliana n. 7/2001
richiamata per la parificazione tra agenti tecnici con cinque anni di servizio e operatore scelto, invocata dal ricorrente a sostegno del livello superiore.
L. n. 36/2004
prevede il transito, a domanda, del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli forestali regionali ove consentito dalle normative regionali.
D.P. Reg. 22 giugno 2001 n. 9
richiamato come fonte della classificazione del personale regionale forestale vigente all’epoca rilevante.
D.P. Reg. 22 giugno 2001 n. 10
richiamato come fonte della classificazione del personale regionale forestale e dei criteri di primo inquadramento, valorizzata dalla Corte come disciplina applicabile.
D.P. Reg. 20 aprile 2007
è atto successivo che disciplina competenze e corrispondenze tra qualifiche, ma non può essere utilizzato per il transito già maturato in base alla disciplina precedente.
art. 3 Cost.
richiamato in via subordinata dal ricorrente, ma senza incidere sull’esito, poiché la disciplina applicabile è stata individuata in base al momento del passaggio.
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del trattamento economico, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente di merito e non decisiva in cassazione.
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non fondato il motivo nella parte in cui mirava a rimettere in discussione l’inquadramento di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo richiede la riproduzione almeno essenziale degli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo sulla reale sussistenza del vizio denunciato.
- Non è ammissibile un motivo che cumuli e sovrapponga censure diverse, come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, senza una chiara separazione delle doglianze.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici, precisi e decisivi, non argomentazioni giuridiche o contestazioni sul modo in cui il giudice ha valutato le risultanze di merito.
- Nel pubblico impiego privatizzato, quando il sistema di classificazione deriva da accordi sindacali recepiti in atto normativo, non opera automaticamente un principio generale di inderogabilità in peius che consenta di sostituire la disciplina pattizia con criteri più favorevoli individuati altrove.
- Il personale che transita a domanda da un’amministrazione a un’altra va inquadrato secondo la disciplina vigente al momento in cui si realizzano le condizioni normative del passaggio, e non sulla base di regole sopravvenute.
- In assenza di una tabella di equiparazione espressamente prevista, la corrispondenza tra qualifiche deve essere ricostruita in base al contenuto professionale delle mansioni e alle declaratorie vigenti al tempo del transito, non mediante fonti posteriori.
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