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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-730/18

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019. — DQ e altri contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Portata dell’obbligo di assistenza – Provvedimento di allontanamento – Durata del procedimento amministrativo – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-730/18

Giurisprudenza europea62018TJ0730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il ricorso risarcitorio di alcuni funzionari del Parlamento europeo che lamentavano una gestione tardiva e insufficiente della loro domanda di assistenza in materia di asserite molestie psicologiche. Ha escluso la domanda di annullamento come autonoma e ha distinto tra i danni derivanti dal comportamento del presunto molestatore, non direttamente imputabili all’istituzione, e quelli causati dall’inadeguata trattazione della domanda di assistenza. Ha quindi accertato una violazione dell’articolo 24 dello Statuto e del principio del termine ragionevole, condannando il Parlamento al pagamento complessivo di EUR 36.000 a titolo di danno morale, oltre interessi.

Responsabilità del Parlamento europeo per la tardiva e inadeguata trattazione di una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto in un caso di asserite molestie psicologiche, con riconoscimento del danno morale e rilievo del termine ragionevole

La questione giuridica

Se il Parlamento abbia violato l’articolo 24 dello Statuto, il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione omettendo o ritardando l’adozione di provvedimenti di assistenza adeguati; se la durata dell’indagine amministrativa e del seguito disciplinare fosse irragionevole; e se tali omissioni e ritardi fossero causalmente idonei a fondare una responsabilità risarcitoria per danno morale. In via preliminare, se fosse ammissibile una domanda di annullamento della decisione di rigetto della domanda risarcitoria.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, in presenza di una domanda di assistenza sufficientemente supportata da un principio di prova, l’istituzione deve intervenire con tempestività, adottare misure efficaci di allontanamento e condurre un’indagine amministrativa in un termine ragionevole; la violazione di tali obblighi, specie quando la vittima resta esposta a un contesto lavorativo compromesso e l’amministrazione non informa adeguatamente gli interessati sul seguito della procedura, può far sorgere la responsabilità del Parlamento e giustificare il risarcimento del danno morale. Invece, i danni derivanti direttamente dal comportamento del presunto molestatore devono essere perseguiti, in linea di principio, davanti al giudice nazionale ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, salvo eventuale assistenza dell’istituzione.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 22 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità del Parlamento europeo per la gestione della domanda di assistenza in materia di molestie psicologiche

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da funzionari del Parlamento europeo che chiedevano il risarcimento del danno morale subito per la trattazione ritenuta inadeguata della loro domanda di assistenza relativa a presunte molestie psicologiche e sessuali imputate al capo unità. Il Tribunale affronta, in particolare, la portata dell’obbligo di assistenza di cui all’articolo 24 dello Statuto, il rilievo dell’articolo 12 bis sul divieto di molestie psicologiche e la ragionevolezza della durata dell’indagine amministrativa e del procedimento disciplinare.

Fatti e svolgimento della vicenda

I ricorrenti, funzionari del Parlamento, nel 2013 segnalarono ai superiori gerarchici del capo unità comportamenti ritenuti inappropriati, chiedendo il rinvio di una prova linguistica e manifestando preoccupazione per la situazione interna all’unità. Successivamente, il 24 gennaio 2014 presentarono una domanda formale di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, chiedendo, tra l’altro, la sospensione del capo unità, l’avvio di un’indagine amministrativa e la protezione della loro posizione professionale.

Il Parlamento adottò alcuni provvedimenti, tra cui l’allontanamento del capo unità dalla gestione dell’unità, la sostituzione del primo valutatore e l’avvio di un’indagine amministrativa, poi sfociata in un procedimento disciplinare. Tuttavia, i ricorrenti sostennero che tali misure fossero tardive e insufficienti, e che il procedimento fosse stato condotto con lentezza e senza adeguata riservatezza. Essi chiesero quindi il risarcimento di EUR 192.000 per danno morale.

Domande e eccezioni esaminate dal Tribunale

I ricorrenti domandavano anche l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda risarcitoria e, se necessario, della successiva decisione espressa di rigetto del reclamo. Il Tribunale ha tuttavia ricordato che la decisione di rigetto di una domanda risarcitoria fa parte del procedimento amministrativo preliminare e non può essere oggetto di un’autonoma domanda di annullamento separata dalla domanda di risarcimento.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama e interpreta in particolare:

  • l’articolo 24 dello Statuto, relativo all’obbligo di assistenza e al rimborso/risarcimento dei danni subiti dal funzionario per fatti commessi da terzi;
  • l’articolo 12 bis dello Statuto, che vieta le molestie psicologiche;
  • l’articolo 22 bis dello Statuto, sulla segnalazione di fatti potenzialmente illeciti o costituenti grave mancanza agli obblighi statutari;
  • gli articoli 90 e 91 dello Statuto, sul reclamo e sul ricorso;
  • l’articolo 86 e l’allegato IX dello Statuto, sul procedimento disciplinare;
  • l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali, in relazione a condizioni di lavoro rispettose di salute, sicurezza e dignità;
  • gli articoli 41 e 48 della Carta, richiamati per i diritti procedurali e di difesa.

Distinzione tra danno causato dal presunto molestatore e danno causato dall’istituzione

Un passaggio centrale della sentenza è la distinzione tra:

  • il danno morale derivante direttamente dal comportamento del capo unità;
  • il danno derivante dalla condotta dell’APN nella gestione della domanda di assistenza.

Quanto al primo profilo, il Tribunale respinge la domanda come prematura: l’articolo 24 dello Statuto tutela il funzionario contro i comportamenti di terzi e impone, in linea di principio, di agire prima davanti al giudice nazionale contro l’autore dei fatti, potendo poi l’istituzione eventualmente intervenire in via solidale se il risarcimento non sia ottenibile dal responsabile. Il Tribunale ricorda inoltre che altri funzionari o membri dell’istituzione possono essere considerati “terzi” ai fini dell’articolo 24.

Valutazione del comportamento del Parlamento prima della domanda formale di assistenza

Il Tribunale osserva che la lettera dell’11 novembre 2013 costituiva, sostanzialmente, una segnalazione ai sensi dell’articolo 22 bis dello Statuto, e non ancora una vera domanda di assistenza ex articolo 24. Poiché i ricorrenti non avevano formalmente presentato allora una domanda di assistenza alla persona competente a trattarla, il Parlamento non può essere rimproverato per non avere avviato spontaneamente già nel 2013 un’indagine amministrativa specificamente orientata a molestie psicologiche o adottato misure di allontanamento.

Il Tribunale ritiene quindi che, per la fase anteriore al 24 gennaio 2014, non sia provata una violazione dell’articolo 22 bis, del dovere di sollecitudine o del principio di buona amministrazione.

Provvedimenti successivi alla domanda di assistenza: violazione dell’articolo 24 e del principio di buona amministrazione

Per la fase successiva alla domanda formale di assistenza, il Tribunale afferma che, una volta ricevuta una domanda supportata da un principio di prova sufficiente, l’amministrazione è tenuta ad agire con tutta la tempestività necessaria, a svolgere un’indagine amministrativa e ad adottare misure adeguate, tra cui, se del caso, l’allontanamento effettivo del presunto autore delle molestie.

Nel caso concreto, il Tribunale censura il Parlamento per vari profili:

  • l’indagine amministrativa fu avviata solo quasi due mesi dopo la domanda;
  • i ricorrenti furono informati con ritardo del suo avvio;
  • non furono adeguatamente informati del seguito dato alla domanda, dell’avvio del procedimento disciplinare e dell’esito finale;
  • il capo unità, pur riassegnato, mantenne un ruolo residuo nell’unità, in contrasto con l’esigenza di un allontanamento effettivo;
  • durante l’esercizio di valutazione 2014 il direttore intervenne in modo che il Tribunale considera distorto e poco obiettivo, imponendo poi la correzione dei rapporti.

Su questi aspetti il Tribunale conclude che vi è stata una violazione dell’articolo 24 dello Statuto e dell’articolo 31 della Carta, idonea a far sorgere la responsabilità del Parlamento.

Durata irragionevole dell’indagine amministrativa

Il Tribunale dedica un’ampia parte della motivazione al principio del termine ragionevole. Ricorda che lo Statuto non fissa un termine specifico per le indagini amministrative in materia di molestie, ma l’amministrazione deve comunque procedere con la massima celerità, tenendo conto dell’importanza della controversia, della complessità del caso e del comportamento delle parti.

Nel caso di specie, l’intero trattamento della domanda di assistenza richiese quasi due anni, circostanza ritenuta irragionevole, soprattutto perché riguardava la quasi totalità di un’unità ed era basata su elementi di prova già sufficienti a giustificare un intervento rapido. La complessità del caso e le esigenze di difesa della persona chiamata in causa non bastano, secondo il Tribunale, a giustificare un simile ritardo.

Danno morale e quantificazione

Accertata la violazione degli obblighi dell’istituzione, il Tribunale riconosce l’esistenza di un danno morale subito dai ricorrenti, derivante sia dalla gestione tardiva della domanda di assistenza sia dalla conduzione dell’esercizio di valutazione 2014 nel contesto di tale procedura. Tuttavia, esclude dal risarcimento alcune voci ulteriori, come quelle collegate a pretese diffamazioni o comportamenti del direttore qualificati dai ricorrenti come molestie, perché tali pretese non erano state adeguatamente incardinate come domanda di assistenza specifica e, in ogni caso, richiedevano un diverso percorso di tutela.

Il Tribunale valuta il pregiudizio complessivo ex æquo et bono in EUR 36.000, da ripartire tra tutti i ricorrenti, tenendo conto anche del fatto che il Parlamento aveva già accettato di farsi carico di varie spese legali in procedimenti precedenti e collegati.

Interessi e spese

Sull’importo riconosciuto il Tribunale applica interessi al tasso BCE per le operazioni principali di rifinanziamento maggiorato del 3,5%, a decorrere dal 13 dicembre 2017, data della domanda di risarcimento. Quanto alle spese, essendo le parti soccombenti solo parzialmente, il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese e metà di quelle sostenute dai ricorrenti.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • condanna il Parlamento a versare complessivamente EUR 36.000 ai ricorrenti, oltre interessi;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • pone a carico del Parlamento le proprie spese e metà di quelle dei ricorrenti;
  • pone a carico dei ricorrenti l’altra metà delle loro spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • l’articolo 24 dello Statuto impone all’istituzione un intervento tempestivo ed effettivo quando riceve una domanda di assistenza supportata da un principio di prova;
  • in materia di molestie psicologiche, l’indagine amministrativa deve svolgersi con particolare rapidità e nel rispetto della riservatezza;
  • l’allontanamento del presunto autore deve essere reale ed effettivo, non solo formale;
  • la durata irragionevole della procedura e la carente informazione ai dipendenti possono costituire illeciti idonei a fondare la responsabilità dell’istituzione;
  • i danni derivanti direttamente dal comportamento del presunto molestatore restano, di regola, da far valere davanti al giudice nazionale, salvo il supporto assistenziale dell’istituzione.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'uemolestie psicologicheresponsabilità extracontrattuale dell'uedovere di assistenzaprocedimento amministrativo e disciplinare

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