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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48544/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dal 06/09/2004 al 25/07/2006 in relazione a un procedimento per associazione mafiosa e usura aggravata (capi 1, 21, 32, 36). Il ricorrente deduceva che l'ordinanza di rigetto della riparazione aveva erroneamente valorizzato elementi (intercettazioni, indagini bancarie, frequentazioni) che il giudice di merito aveva ritenuto irrilevanti o non provati, sostenendo che non vi fosse colpa grave causale rispetto alla detenzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione può valutare autonomamente, ex ante, tutti gli elementi probatori disponibili (intercettazioni, movimenti bancari, dichiarazioni delle persone offese) purché i fatti non risultino espressamente esclusi nel giudizio di merito. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto che le frequentazioni e i rapporti economici con Delfino Luceri, le gestioni di conti e assegni e i contenuti delle conversazioni fossero idonei a configurare una macroscopica negligenza (colpa grave) capace di creare l'apparenza di responsabilità penale; perciò la domanda di riparazione fu rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen. (comma 1)

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma riconosce il diritto alla riparazione a chi è prosciolto con sentenza irrevocabile per determinate cause salvo che abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la Corte ricorda che il giudizio sulla colpa grave è autonomo rispetto al giudizio di merito e si basa su una valutazione ex ante degli elementi probatori

  • Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese

    Stabilisce che il giudice della riparazione deve valutare ex ante se la condotta del richiedente abbia contribuito a creare la falsa apparenza di configurabilità del reato, con motivazione autonoma rispetto al processo di merito

  • Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio

    Indica che il giudizio sulla riparazione verifica se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza di fondatezza delle accuse e se il comportamento del richiedente abbia contribuito a tale apparenza

  • Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019 (Hosni)

    Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen

    Conferma che il giudice della riparazione può esaminare tutti gli elementi probatori delle indagini purché i fatti non siano espressamente esclusi in dibattimento e richiede adeguata motivazione se si ravvisa negligenza macroscopica

  • Sez. 4 n. 850 del 28/09/2021 (Denaro)

    Sez. 4 n. 850 del 28/09/2021, Denaro

    Affermato che frequentazioni ambigue con soggetti condannati possono integrare la condizione ostativa al risarcimento se adeguatamente motivate come indizi di complicità

  • Sez. 4 n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)

    Sez. 4 n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima

    Sottolinea il divieto per il giudice della riparazione di valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito

  • Sez. 4 n. 46469 del 14/09/2018 (Colandrea)

    Sez. 4 n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea

    Ribadisce che non possono costituire ostacolo al diritto all'indennizzo condotte che il giudice di merito abbia escluso sul piano fattuale

  • Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019 (Messina)

    Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina

    Conferma l'autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale e l'utilizzo di parametri di valutazione differenti

Massime di principio

  • Il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: un'assoluzione non dà automaticamente diritto all'indennizzo se emerge colpa grave che abbia contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza
  • Il giudice della riparazione valuta ex ante tutti gli elementi probatori disponibili (intercettazioni, indagini bancarie, dichiarazioni), purché i fatti non siano stati espressamente esclusi nel processo di merito
  • Frequentazioni ambigue, gestione di conti o assegni per conto di indagati e l'intermediazione in rapporti economici possono integrare la colpa grave se adeguatamente motivate come idonee a creare un grave quadro indiziario
  • Il rigetto della domanda di riparazione richiede motivazione adeguata e congrua che colleghi il comportamento del richiedente all'apparenza di responsabilità; decisioni contrastanti tra merito e riparazione sono ammissibili se fondate su criteri distinti
  • Il giudice della riparazione non può valorizzare fatti che il giudice di merito abbia espressamente escluso sul piano fattuale; in difetto, quegli elementi possono essere apprezzati anche se non hanno portato a condanna

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