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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14635/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la sentenza di condanna già resa nei gradi di merito. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato nei confronti di due imputati. Uno dei ricorrenti deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza l'erroneità della ricostruzione dei fatti; l'altro ricorrente censurava il trattamento sanzionatorio, contestando la commisurazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestate. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo del tutto aspecifico, perché non si confrontava con le puntuali argomentazioni dei giudici di merito, e il secondo generico, in quanto la motivazione della pena era ritenuta sufficiente e non illogica, valorizzando la reiterazione dell'illecito come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

  • art. 625 c.p.

    viene richiamato implicitamente il furto aggravato, senza specificazioni ulteriori nella parte dispositiva e motivazionale sintetizzata nel testo

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche sono state negate nel giudizio di merito e la Cassazione ha ritenuto non illogica la relativa motivazione

  • art. 99 c.p.

    la recidiva è stata valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sia aspecifico e non si confronti con le argomentazioni puntuali poste a base della decisione impugnata.
  • Le doglianze sulla responsabilità o sulla pena devono essere sorrette da deduzioni concrete e specifiche; non sono sufficienti censure generiche o meramente assertive.
  • La motivazione sulla commisurazione della pena è insindacabile in cassazione se non presenta manifeste illogicità e se valorizza criteri coerenti con la gravità del fatto, le modalità della condotta, la recidiva e la personalità dell'imputato.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione sufficiente, anche sintetica, fondata su elementi di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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