Sentenza n. 3892/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per motivi di studio prot. 13005-p del 17.11.2025 notificato in data 27.11.205.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’autorità consolare italiana in Pakistan
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità prescritte, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito. Il TAR ha rilevato che la procura, redatta in italiano e inglese e recante la firma della ricorrente e di altro soggetto con timbro indicante soltanto la qualifica di “Magistrate”, non documentava l’accertamento preventivo dell’identità della sottoscrittrice né l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Il giudizio è stato definito in forma semplificata, previo avviso alle parti, in ragione del possibile vizio di inammissibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la procura alle liti utilizzata in un processo amministrativo italiano è soggetta alla legge processuale italiana e deve rispettare i requisiti della procura speciale. Ai sensi degli artt. 83 c.p.c. e 2703 c.c., l’autenticazione deve attestare l’identità del sottoscrittore e la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale; tali elementi non risultavano dalla procura prodotta. La procura invalida non consentiva di qualificare il difensore come munito di valida procura speciale e determinava, in senso giuridico, la mancanza della sottoscrizione del ricorso richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., con conseguente nullità ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché l’Adunanza plenaria, con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025, ha escluso che tale disposizione esprima un principio generale applicabile al processo amministrativo. Non è stata ammessa neppure la rimessione in termini, trattandosi di ricorso successivo alla pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria e non ravvisandosi oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione e la prossimità temporale della pronuncia nomofilattica.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
Il giudice ha richiamato il principio per cui il processo celebrato in Italia è regolato dalla legge processuale italiana; tale criterio è stato applicato alla procura utilizzata nel giudizio amministrativo, anche se rilasciata all’estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di “procura speciale”
La disposizione attribuisce alla sottoscrizione del ricorso un significato giuridico specifico: essa consiste nella sottoscrizione della parte legittimata a difendersi personalmente oppure del difensore munito di valida procura speciale.
art. 83 c.p.c.
La procura speciale alle liti deve essere conferita “con atto pubblico o con scrittura privata autenticata”
La norma, applicabile al processo amministrativo, impone una procura speciale conferita nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
art. 2703 c.c.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione richiede sia l’accertamento preventivo dell’identità del sottoscrittore sia l’attestazione della sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale; la mera presenza di una firma e di un timbro non è sufficiente.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente la declaratoria d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso quando ricorre una causa processuale ostativa alla decisione nel merito.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La mancanza della sottoscrizione del ricorso, intesa anche in senso giuridico come assenza di una valida sottoscrizione del difensore munito di procura speciale, determina la nullità dell’atto e l’inammissibilità del giudizio.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare la procura inizialmente nulla o inesistente.
art. 73 c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti del possibile profilo di inammissibilità e della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’istanza cautelare.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente quale fondamento della funzione nomofilattica dell’Adunanza plenaria, il cui principio è stato applicato dal TAR.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero deve rispettare i requisiti della procura speciale richiesti dalla disciplina processuale italiana, compresi gli elementi necessari dell’autenticazione.
- L’autenticazione della procura speciale richiede che il pubblico ufficiale accerti previamente l’identità del sottoscrittore e attesti che la firma sia stata apposta in sua presenza; una firma accompagnata da un timbro o da una qualifica generica del pubblico ufficiale non è sufficiente se tali elementi non risultano dall’atto.
- Nel processo amministrativo, la mancanza di una valida procura speciale determina, in senso giuridico, la mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore e comporta la nullità e l’inammissibilità dell’atto ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, anche per evitare l’elusione dei termini decadenziali propri del giudizio amministrativo.
- La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non è giustificata, per i ricorsi proposti dopo la pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria che abbia chiarito l’insanabilità del vizio, dalla mera incertezza precedentemente esistente sulla questione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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