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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5594/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., commi indicati) per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sul tasso alcolemico dopo un incidente autonomo (5/6/2017): trasportato in ospedale, avrebbe rifiutato gli esami e si sarebbe allontanato. In Cassazione il difensore ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 356 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata prova che all'imputato fosse stato comunicato il diritto ad essere assistito da difensore di fiducia; (2) errore inevitabile relativo al diritto di rifiutare il prelievo ematico (consenso); (3) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; (4) vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi come manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto valida la prova dell'avviso circa il diritto al difensore desumibile dal verbale di accertamenti urgenti e dalla testimonianza dell'agente; sul secondo ha escluso rilevanza all'errore del ricorrente circa il presunto diritto a rifiutare il prelievo ematico (art. 5 c.p. interpretato come non escludente della rilevanza penale della fattispecie); sul terzo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche soprattutto in ragione di una successiva analoga condotta illecita dell'imputato, che attesta capacità a delinquere; sul quarto ha considerato generica la censura e ha ritenuto adeguata la prognosi ostativa alla sospensione condizionale formulata dalla Corte di appello. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma sanzionatoria per guida in stato di ebbrezza; la sentenza riguarda il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186, comma 2, lett. c), in relazione ai commi 7 e 2-bis).

  • art. 356 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha verificato la completezza motivazionale e ritenuto inammissibile il motivo.

  • art. 5 c.p.

    Richiamato in relazione all'errore circa il diritto al consenso: la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini penali la convinzione dell'imputato di poter rifiutare il prelievo ematico, escludendo che tale errore integri causa di esclusione della responsabilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricostruito la giurisprudenza e ritenuto legittimo il diniego alla luce di successivi comportamenti del ricorrente che rilevano sulla personalità e capacità a delinquere.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e valutazione delle attenuanti; la Corte ha ritenuto corretto che il giudice consideri anche la condotta successiva dell'imputato nella prognosi sulla recidiva/ capacità a delinquere.

Massime di principio

  • La prova che sia stato dato all'indagato l'avviso di potersi avvalere di un difensore di fiducia può essere validamente desunta dal verbale di accertamenti urgenti o da altri atti di polizia giudiziaria e, in mancanza di verbalizzazione, dalla deposizione dell'agente operante purché motivata e attendibile.
  • La convinzione dell'imputato di poter rifiutare il prelievo ematico (presunto 'diritto al consenso') non costituisce di per sé causa di esclusione della responsabilità penale per il reato previsto dall'art. 186 C.d.S.; il dedotto errore sul diritto è irrilevante se le norme sanitarie non integrano la fattispecie penale.
  • La scelta difensiva dell'imputato (silenzio, negazione, strategie processuali) non dovrebbe essere automaticamente utilizzata per negare le attenuanti generiche; tuttavia il giudice può valutare ai fini delle attenuanti comportamenti successivi e elementi estranei all'esercizio delle facoltà difensive che rivelino la personalità e la capacità a delinquere.
  • In tema di concessione della sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è obbligato ad esaminare esaustivamente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., ma può indicare quelli ritenuti prevalenti e motivare la prognosi negativa; la mera genericità della censura in cassazione comporta inammissibilità.
  • In procedimenti per guida in stato di ebbrezza è essenziale documentare gli adempimenti di polizia giudiziaria; tuttavia la mancanza di annotazione formale non è necessariamente decisiva se sussistono atti e deposizioni che dimostrino l'avviso e l'adempimento.

Testo integrale

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