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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30018/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila che aveva accolto il reclamo di Araniti e autorizzato la concessione di un permesso premio. Il Procuratore Generale deduceva violazione di legge (art. 71-ter in relazione agli artt. 4-bis, 30-ter ord. pen., artt. 2 e 3 DL 162/2022) e carenza assoluta di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato informazioni della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia, nonché emergenze investigative successive (nota DDA del 3.3.2025 e attività di indagine "De bello Gallico") che indicherebbero perduranti collegamenti di Araniti con la criminalità organizzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto inammissibile la censura fondata su informazioni (nota DDA del 3.3.2025) acquisite dopo l'adozione dell'ordinanza impugnata, poiché il sindacato di legittimità è limitato agli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato. Sulla restante critica la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato la decisione, avendo esaminato e riportato i pareri disponibili (Direzione nazionale, Direzione distrettuale, Questura) e valorizzato elementi favorevoli ad Araniti: revoca del regime 41-bis dal 2007, assenza di ulteriori procedimenti negativi contro il detenuto e il suo nucleo familiare, condotta carceraria regolare, natura e luogo del permesso (sei ore a Sulmona, incontro con stretti familiari incensurati). La Corte ha concluso che non vi era carenza assoluta di motivazione e che il provvedimento impugnato non è viziato.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    Norma che impone l'acquisizione di informazioni sulla pericolosità e i rapporti con la criminalità organizzata per i condannati affiliati; la Corte ha valutato i pareri acquisiti ai sensi di questa norma e ritenuto che non emergessero elementi attuali di collegamento per il singolo condannato

  • art. 41-bis ord. pen.

    Regime di esecuzione penale speciale; la revoca del 41-bis nel 2007 è stata considerata elemento significativo a favore della ridotta attualità dei collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale

  • art. 71-ter ord. pen.

    Disposizione richiamata nel ricorso per valutare la legittimità della concessione dei benefici; la Corte ha ritenuto che la contestazione basata su elementi acquisiti dopo l'ordinanza non fosse valutabile in sede di legittimità

  • art. 30-ter ord. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma attinente alle misure detentive e controlli per rapporti con la criminalità organizzata; la Corte non ha trovato violazioni applicative nella motivazione del Tribunale

  • DL 162/2022 artt. 2 e 3

    Norme richiamate nel ricorso relativamente a misure e disposizioni per la sicurezza; la Corte non ha ravvisato che il Tribunale avesse violato i principi richiamati

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: citato nelle indagini e ordinanze cautelari relative a sodali di Araniti, ma non provato come collegamento attuale del singolo detenuto nella documentazione disponibile al Tribunale al momento dell'ordinanza

  • art. 80 ord. pen.

    Riferimento all'esame trattamentale e alla relazione psicologica; la Corte registra che l'esperto aveva indicato limitate capacità introspettive del detenuto, elemento comunque valutato dal Tribunale nel suo complesso

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità (Cassazione) è limitato agli elementi e agli atti prodotti davanti al giudice di merito: documenti acquisiti dopo il provvedimento impugnato non possono essere valutati in cassazione per trasformare il giudizio in sindacato di merito
  • Per i condannati per reati assoggettati all'art. 4-bis, la concessione di permessi premio richiede una valutazione individualizzata e basata su elementi concreti e attuali circa l'assenza di legami con la criminalità organizzata
  • La pluralità di elementi (revoca del 41-bis, assenza di nuove condanne, condotta intramuraria, estraneità del nucleo familiare, contenuto/luogo/durata del permesso, età avanzata) può giustificare la concessione di permessi anche in presenza di un contesto territoriale di operatività della cosca, purché non emergano elementi specifici che indichino collegamenti attuali
  • Le segnalazioni generali sulla operatività di una cosca non sostituiscono, ai fini della valutazione del singolo beneficio, elementi individualizzanti che dimostrino il perdurare dei collegamenti del singolo detenuto con il sodalizio
  • La parte pubblica che impugna deve articolare critiche motivate e riferite agli stessi elementi valutati dal giudice di merito; l'uso di evidenze successive al provvedimento richiede che tali prove siano introdotte tempestivamente nel grado di merito, non in Cassazione

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