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Sentenza

Sentenza n. 660/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero della Cultura - Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio del 7/4/2025, prot. 0002643-P, ricevuto a mezzo PEC in pari data, con il quale il Ministero ha respinto l'istanza formulata da DHI il 7/3/2025 di annullamento in autotutela del decreto DG-MU|16/10/2019|1279, comunicato in data 16/10/2019, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio: (i) del decreto del 16/06/2017 del Segretariato Generale, con il quale era stata approvata la graduatoria risultante dalla tabella allegata al verbale di riunione della Commissione giudicatrice, nella parte riferita a DHI con riguardo al bene immobile culturale denominato Certosa di Trisulti; (ii) della nota prot. 6935 del 26/06/2017 della Direzione Generale Musei, con la quale si è comunicato a DHI di "essere risultata concessionaria con punteggio 72,6" relativamente al bene Certosa di Trisulti; e per l'effetto, del contratto di concessione sottoscritto dal Direttore Generale Musei, dalla Direttrice del Polo Museale del Lazio e da DHI in data 14/2/2018, rep. 46; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso o coordinato rispetto a quello impugnato, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione religiosa DHI - DIGNITATIS HUMANAE INSTITUTE il 24 settembre 2025: per l’annullamento dei seguenti atti: - accordo di valorizzazione n. 31 del 25 giugno 2025, stipulato ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 22/1/2004, n. 42 tra la Direzione regionale Musei Nazionali Lazio e Regione Lazio; - atti di approvazione e autorizzazione alla stipula dell’Accordo; - decreto n. 46 del 7/3/2023 Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (Pnrr) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività E Cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (M1c3) – Misura 1 “Patrimonio Culturale per la Prossima Generazione” – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” – Titolo Dell’intervento: abbattimento barriere architettoniche e cognitive alla Certosa di Trisulti– CUP F37B22000450006 – Importo pari a 971.0000 euro - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016; - decreto n. 54 del 15/4/2025 del Ministero – Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio contenente la Nomina del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 – Finanziamento da D.M. 7/3/2024 rep. 93 di Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024, Collepardo (FR), Certosa di Trisulti, Ripristino della funzionalità degli orizzontamenti, sistema delle coperture – CUP F32F23000920001 – Importo € 495.658,00 stanziato sul Cap. 7435 p.g. 1 per l’annualità 2024; - decreto n. 50 del 15/4/2025 del Ministero – Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Nomina RUP ai sensi dell'art. 15 e dell’Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 Programmazione della legge 190/2014 stanziata da D.M. 31/1/2025, n. 37 per il triennio 2025-2027 Collepardo (FR), Certosa dei Trisulti - Interventi di consolidamento manutenzione strutturale e impiantistica diffusi con particolare riferimento all’unità tecnologica degli orizzontamenti, coperture e solai, del complesso architettonico. Interventi di Manutenzione Programmata Finanziamento stanziato con CUP F32F24000840001 sul capitolo di spesa 8099 p.g. 1 per le annualità 2025 e 2026 e p.g. 3 per importo 900.000,00 euro; - decreto n. 51 del 15/4/2025 del Ministero - Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio n. 54 - Nomina del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell’allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 – Programmazione della legge n. 190/2014 stanziata da D.M. 31/1/2025, n. 37 per il triennio 2025-2027 – Collepardo (FR), Certosa dei Trisulti – Interventi di consolidamento manutenzione strutturale e impiantistica diffusi, con particolare riferimento all’unità tecnologica degli orizzontamenti, coperture e solai, del complesso architettonico – Finanziamento stanziato con CUP F32F24000850001 sul capitolo di spesa 8099 p.g. 1 per le annualità 2025 e 2026 e p.g. 3 per l’annualità 2027 – importo € 2.355.000,00; - nonché, ove occorrer possa e se ed in quanto lesivi della posizione della ricorrente, di tutti gli atti prodromici all’Accordo di Valorizzazione ivi menzionati, tra i quali: (i) l’accordo di valorizzazione del 30/8/2021, sottoscritto tra Regione Lazio e Direzione regionale Musei Lazio, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 507 in data 27/7/2021 (anch’essa qui impugnata ove occorrer possa); (ii) il decreto del Direttore regionale Musei nazionali Lazio 7/3/2025, n. 9, con il quale si introduce il biglietto d’ingresso a pagamento alla Certosa di Trisulti; (iii) la D.G.R. del 6/6/2024, n. 383 che, inter alia, approva il Business Plan 2024-2026 elaborato da LAZIOcrea S.p.A.; (iv) la D.G.R. del 4/7/2024, n. 483, in particolare il punto iii) del capitolo 3 “Accordi e Protocolli d’intesa” del Piano, nel quale si prevede che è intenzione della Regione Lazio proseguire con i servizi e le attività di valorizzazione presso la Certosa di Trisulti, alla luce del Business Plan per il triennio 2024-2026 approvato con la summenzionata D.G.R. n. 383/2024; (v) la determinazione dirigenziale 23/7/2024, n. G09881 di finalizzazione delle risorse e affidamento in house providing a LAZIOcrea S.p.A., ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, dell’esecuzione e espletamento delle procedure connesse alla organizzazione e realizzazione degli interventi indicati nel succitato Business Plan; (vi) la D.G.R. del 19/12/2024, n. 1095 “Approvazione del Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2025”, ed in particolare il Progetto 7.4 denominato “Collaborazione alla valorizzazione e ripristino alla fruizione pubblica della Certosa di Trisulti”, che prevede l’impiego di dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. per lo svolgimento delle attività di valorizzazione e promozione della Certosa di Trisulti; (vii) la D.G.R. 20/3/2025, n. 145 “[…] Approvazione del Programma Operativo Annuale degli Interventi 2025” in materia di Spettacolo dal Vivo e di Promozione Culturale ed in particolare il paragrafo 1.9.2.; - “Piano Annuale degli interventi in materia di Valorizzazione Culturale per l’annualità 2025 ai sensi della L. R. n. 24/2019 - art. 29, pp. 16-17” approvato con D.G.R. n. 441 del X 12/06/2025 pubblicata sul BURL il 24/6/2025; - di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali ai precedenti, nonché degli atti già adottati o da adottarsi ai sensi dell’Accordo, se ed in quanto lesivi della posizione della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Associazione religiosa DHI - DIGNITATIS HUMANAE INSTITUTE il 25 novembre 2025: per l’annullamento dei seguenti atti: - deliberazione di Giunta Regionale n. 817 del 18/9/2025, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano strategico di sviluppo culturale della Certosa di Trisulti (Collepardo – FR) per le annualità 2025-2026”, pubblicata sul BURL n. 79 del 25/9/2025; - piano strategico di sviluppo culturale di LAZIOcrea S.p.A. 2025-2028, allegato alla predetta D.G.R. n. 817/2025, redatto ai sensi dell’art. 6 dell’accordo di valorizzazione n. 31 del 25/6/2025 tra Direzione regionale Musei Nazionali Lazio e Regione Lazio; nonché degli atti presupposti già impugnati.

Giustizia amministrativa202500471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riesame e annullamento in autotutela del precedente annullamento della concessione della Certosa di Trisulti, nonché gli atti regionali e ministeriali successivi di valorizzazione del bene

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 7 aprile 2025 con cui il Ministero della Cultura ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela del decreto del 16 ottobre 2019, già avente a oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione e della concessione della Certosa di Trisulti. La ricorrente sosteneva che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione del proprio legale rappresentante, pronunciata perché il fatto non sussiste, avesse smentito i presupposti fattuali del precedente annullamento amministrativo e imponesse un riesame favorevole ai sensi degli artt. 654 c.p.p. e 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Deduceva violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, comma 2-bis, 3, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 654 c.p.p., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti e violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Il Ministero e la Regione hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e l’assenza di un interesse attuale della ricorrente rispetto agli atti di valorizzazione successivi.

La decisione

Il TAR ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, qualificando il diniego del 7 aprile 2025 come conferma in senso proprio e non come atto meramente confermativo. Il provvedimento era infatti intervenuto a seguito di una nuova istruttoria e della valutazione di elementi sopravvenuti, costituiti dai giudicati amministrativo e penale, sicché risultava autonomamente lesivo e impugnabile. Nel merito, il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha ritenuto vincolante il giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2207/2021, che aveva definitivamente accertato la legittimità dell’annullamento della concessione e la carenza, alla data di scadenza del bando, dei requisiti di partecipazione della ricorrente, tra cui la personalità giuridica, le finalità statutarie pertinenti e l’esperienza quinquennale richiesta. La successiva sentenza penale assolutoria non è stata ritenuta idonea a rimettere in discussione tale giudicato. L’art. 654 c.p.p. è stato dichiarato inapplicabile sia per ragioni oggettive, poiché il giudice penale aveva fornito una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti materiali, senza accertare fatti materiali nuovi, sia per ragioni soggettive, poiché l’amministrazione non era stata parte del processo penale. Il giudice penale aveva inoltre valutato il requisito della personalità giuridica secondo un criterio temporale diverso da quello definitivamente stabilito dal giudice amministrativo, attribuendo rilievo alla data di sottoscrizione della concessione anziché a quella di presentazione della domanda. Essendo ormai definitivamente accertata la legittimità del decreto di annullamento del 16 ottobre 2019, mancava il presupposto essenziale per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio, ossia l’illegittimità del provvedimento da ritirare. È stato inoltre escluso che la sentenza penale assolutoria configurasse un’ipotesi di autotutela doverosa o riaprisse la questione del termine di diciotto mesi, poiché il Consiglio di Stato aveva già stabilito che l’annullamento del 2019 era legittimo anche oltre tale termine, in applicazione del principio di autoresponsabilità connesso alle dichiarazioni sostitutive. Per effetto del rigetto del ricorso principale, i due ricorsi per motivi aggiunti, diretti contro l’accordo di valorizzazione, il piano strategico e gli ulteriori atti ministeriali e regionali, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, liquidate in euro 4.000 per ciascuna amministrazione, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1.

    Il termine di diciotto mesi limita ordinariamente l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti ampliativi, ma il Consiglio di Stato, con giudicato vincolante nel caso concreto, ha ritenuto che il limite non operasse quando il vantaggio fosse stato ottenuto mediante dichiarazioni obiettivamente non veritiere, in applicazione del principio di autoresponsabilità e dell’art. 75 d.P.R. 445/2000.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici ottenuti sulla base di essa, indipendentemente dall’accertamento del dolo o della colpa del dichiarante; la disposizione esprime il principio di autoresponsabilità.

  • art. 654 c.p.p.

    Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

    La norma opera eccezionalmente rispetto alla separazione delle giurisdizioni e richiede la coincidenza dei fatti materiali rilevanti e dei soggetti partecipanti al processo penale; non attribuisce efficacia vincolante a qualificazioni giuridiche o valutazioni di legittimità diverse da quelle già compiute dal giudice amministrativo.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È richiamato quale parametro per la verifica dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma il giudicato amministrativo ha definitivamente escluso vizi invalidanti nel decreto di annullamento della concessione.

  • art. 112 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base normativa dell’accordo di valorizzazione tra amministrazioni relativo alla Certosa di Trisulti; gli atti fondati su tale accordo sono stati dichiarati improcedibili per carenza sopravvenuta di interesse.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio nelle procedure selettive pubbliche, già valorizzati dal Consiglio di Stato per stabilire che i requisiti di partecipazione devono sussistere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato quale fonte dei principi generali dell’attività amministrativa, applicabili anche alle procedure selettive.

Massime di principio

  • Il diniego di riesame è una conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione, a seguito di una nuova istruttoria e della valutazione di elementi sopravvenuti, esprima una nuova e autonoma ponderazione degli interessi, anche se conferma il contenuto del precedente provvedimento.
  • Il giudicato amministrativo che abbia definitivamente accertato la legittimità di un provvedimento di annullamento d’ufficio e dei relativi presupposti impedisce di rimettere in discussione tali accertamenti mediante una successiva istanza di autotutela fondata su una sentenza penale sopravvenuta.
  • L’art. 654 c.p.p. non consente di sovvertire un precedente giudicato amministrativo quando la sentenza penale non accerti fatti materiali nuovi, ma attribuisca ai medesimi fatti una diversa qualificazione giuridica o una diversa valutazione ai fini dell’ordinamento penale; inoltre, l’efficacia extrapenale presuppone la partecipazione al processo penale dei soggetti nei cui confronti la sentenza viene fatta valere.
  • I requisiti richiesti da una lex specialis per la partecipazione a una procedura selettiva devono essere posseduti alla scadenza del termine perentorio stabilito per la presentazione della domanda, anche quando vi sia un solo concorrente, per garantire la par condicio e l’imparzialità della selezione.
  • Quando un provvedimento attributivo di un vantaggio sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni sostitutive obiettivamente non veritiere, il principio di autoresponsabilità impedisce al privato di conservare il beneficio e rende irrilevante, ai fini delle conseguenze amministrative, l’assenza di dolo o colpa e la mancata condanna penale del dichiarante.
  • L’annullamento d’ufficio presuppone l’illegittimità del provvedimento da ritirare; se tale legittimità è stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo, una successiva assoluzione penale del rappresentante del beneficiario non determina un obbligo di autotutela favorevole né riapre il termine per l’impugnazione o il riesame.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleAutotutelaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazione

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