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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18865/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza di appello che aveva in parte confermato le condanne di primo grado per una serie di "truffe dello specchietto" e un episodio di furto con strappo. Aniello Casolla deduce l'inesistenza di prove certe a suo carico per il capo 1 (tentata truffa ai danni di Pamela Panni): contesta la riconducibilità temporale dell'auto a noleggio a lui attribuita e rileva l'incerto riconoscimento da parte della persona offesa. Antonio Esposito censura l'affermazione della sua responsabilità per il capo 7 (furto con strappo ai danni di Alves Borges Tanya) sostenendo che la sua responsabilità avrebbe dovuto essere qualificata, non come concorso pieno a titolo di dolo eventuale/ex art.110 c.p., ma come concorso anomalo ai sensi dell'art.116 c.p. (colpa in concreto), in quanto il ricorrente era autista rimasto nel veicolo e non avrebbe accettato o voluto il rischio dell'evento più grave realizzato dal complice.

La decisione

Il ricorso di Casolla Aniello è stato dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto la censura di carattere fattuale e generica (ricorso riconducibile alla rivalutazione del fatto) e, pertanto, non sindacabile in questa sede; Casolla è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella causa di inammissibilità. Il ricorso di Antonio Esposito è stato invece in parte accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo 7 (furto con strappo) e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, ritenendo che i giudici d'appello non abbiano adeguatamente valutato se dovesse operare il paradigma dell'art.116 c.p. (concorso anomalo) piuttosto che il concorso pieno a titolo di dolo eventuale. Per il resto le statuizioni sono state confermate implicitamente.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    La Corte richiama che il concorso anomalo ex art.116 c.p. presuppone colpa in concreto: l'evento più grave deve essere prevedibile ed evitabile nell'ordinario svolgersi dei fatti. La sfera psicologica del concorrente si colloca tra l'evento imprevedibile (esclusione di responsabilità) e l'accettazione del rischio (dolo eventuale). Occorre valutare prevedibilità ed evitabilità in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato e delle circostanze ambientali.

  • art. 110 cod. pen.

    Usato come parametro per la contestazione di concorso: la Corte valuta se la responsabilità per il fatto altrui sia stata affermata come concorso pieno (art.110) e a titolo di dolo eventuale oppure se, alla luce delle prove, si debba invece ponderare l'applicabilità dell'art.116 (concorso anomalo).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il furto con strappo; la Corte la indica come la fattispecie più grave concretamente realizzata dal complice (strappo della borsa), rispetto alla truffa originariamente concordata.

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato nella sentenza di merito in relazione ad altre contestazioni di furto: la Corte segnala che l'assenza di una condanna specifica del complice per il furto con strappo non è decisiva di per sé sulla qualificazione della responsabilità dell'altro concorrente, ma è elemento da valutare nel complesso della prova.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non sindaca nuovamente i fatti se la censura è essenzialmente di natura probatoria o ricostruzione fattuale: le argomentazioni generiche o che riproducono il motivo di merito sono inammissibili.
  • Per chiamare in causa l'art.116 c.p. (concorso anomalo) è necessario che il giudice di merito effettui una valutazione concreta della prevedibilità ed evitabilità dell'evento più grave commesso dal complice; la distinzione tra concorso anomalo e dolo eventuale dipende dal grado di rappresentazione e accettazione del rischio da parte del concorrente.
  • La qualificazione della partecipazione (autista/ruolo marginale) e il comportamento effettivo del ricorrente (es. rimanere in auto e non intervenire) sono elementi rilevanti per valutare la possibilità del concorso anomalo, ma la loro valutazione rimane materia del merito e richiede una motivazione puntuale.
  • Le contestazioni difensive basate su discrepanze temporali o su incertezze di riconoscimento della vittima devono essere formulate con precisione e sufficiente evidenza fattuale per non essere dichiarate generiche e precluse in Cassazione.
  • L'accoglimento parziale del ricorso comporta spesso il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello, che dovrà integrare la valutazione sulla sussistenza della prevedibilità (colpevolezza in concreto) o del dolo eventuale.

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