Cassazione Penale, Sentenza n. 18865/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza di appello che aveva in parte confermato le condanne di primo grado per una serie di "truffe dello specchietto" e un episodio di furto con strappo. Aniello Casolla deduce l'inesistenza di prove certe a suo carico per il capo 1 (tentata truffa ai danni di Pamela Panni): contesta la riconducibilità temporale dell'auto a noleggio a lui attribuita e rileva l'incerto riconoscimento da parte della persona offesa. Antonio Esposito censura l'affermazione della sua responsabilità per il capo 7 (furto con strappo ai danni di Alves Borges Tanya) sostenendo che la sua responsabilità avrebbe dovuto essere qualificata, non come concorso pieno a titolo di dolo eventuale/ex art.110 c.p., ma come concorso anomalo ai sensi dell'art.116 c.p. (colpa in concreto), in quanto il ricorrente era autista rimasto nel veicolo e non avrebbe accettato o voluto il rischio dell'evento più grave realizzato dal complice.
La decisione
Il ricorso di Casolla Aniello è stato dichiarato inammissibile: la Corte di cassazione ha ritenuto la censura di carattere fattuale e generica (ricorso riconducibile alla rivalutazione del fatto) e, pertanto, non sindacabile in questa sede; Casolla è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella causa di inammissibilità. Il ricorso di Antonio Esposito è stato invece in parte accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo 7 (furto con strappo) e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, ritenendo che i giudici d'appello non abbiano adeguatamente valutato se dovesse operare il paradigma dell'art.116 c.p. (concorso anomalo) piuttosto che il concorso pieno a titolo di dolo eventuale. Per il resto le statuizioni sono state confermate implicitamente.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
La Corte richiama che il concorso anomalo ex art.116 c.p. presuppone colpa in concreto: l'evento più grave deve essere prevedibile ed evitabile nell'ordinario svolgersi dei fatti. La sfera psicologica del concorrente si colloca tra l'evento imprevedibile (esclusione di responsabilità) e l'accettazione del rischio (dolo eventuale). Occorre valutare prevedibilità ed evitabilità in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato e delle circostanze ambientali.
art. 110 cod. pen.
Usato come parametro per la contestazione di concorso: la Corte valuta se la responsabilità per il fatto altrui sia stata affermata come concorso pieno (art.110) e a titolo di dolo eventuale oppure se, alla luce delle prove, si debba invece ponderare l'applicabilità dell'art.116 (concorso anomalo).
art. 624-bis cod. pen.
Norma che disciplina il furto con strappo; la Corte la indica come la fattispecie più grave concretamente realizzata dal complice (strappo della borsa), rispetto alla truffa originariamente concordata.
art. 624 cod. pen.
Richiamato nella sentenza di merito in relazione ad altre contestazioni di furto: la Corte segnala che l'assenza di una condanna specifica del complice per il furto con strappo non è decisiva di per sé sulla qualificazione della responsabilità dell'altro concorrente, ma è elemento da valutare nel complesso della prova.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sindaca nuovamente i fatti se la censura è essenzialmente di natura probatoria o ricostruzione fattuale: le argomentazioni generiche o che riproducono il motivo di merito sono inammissibili.
- Per chiamare in causa l'art.116 c.p. (concorso anomalo) è necessario che il giudice di merito effettui una valutazione concreta della prevedibilità ed evitabilità dell'evento più grave commesso dal complice; la distinzione tra concorso anomalo e dolo eventuale dipende dal grado di rappresentazione e accettazione del rischio da parte del concorrente.
- La qualificazione della partecipazione (autista/ruolo marginale) e il comportamento effettivo del ricorrente (es. rimanere in auto e non intervenire) sono elementi rilevanti per valutare la possibilità del concorso anomalo, ma la loro valutazione rimane materia del merito e richiede una motivazione puntuale.
- Le contestazioni difensive basate su discrepanze temporali o su incertezze di riconoscimento della vittima devono essere formulate con precisione e sufficiente evidenza fattuale per non essere dichiarate generiche e precluse in Cassazione.
- L'accoglimento parziale del ricorso comporta spesso il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello, che dovrà integrare la valutazione sulla sussistenza della prevedibilità (colpevolezza in concreto) o del dolo eventuale.
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