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Ordinanza

Ordinanza n. 10439/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1670/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 6068/2022, pubblicata in data 21/11/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o contestata esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1670/2024 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risulterebbe l'integrale adempimento della sentenza. La ricorrente non ha tuttavia controdedotto rispetto a tale documentazione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dalla ricorrente in ordine all'effettivo adempimento rappresentato dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alla ricorrente il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per fornire chiarimenti sull'asserito integrale adempimento del giudicato da parte del Ministero. Ha avvertito che la mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio da parte della ricorrente potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione, secondo i poteri istruttori e le regole sull'onere della prova nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deposita documentazione dalla quale risulta l'integrale adempimento del giudicato e il ricorrente non controdeduce, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire chiarimenti sull'effettiva persistenza dell'interesse all'esecuzione e sulla portata dell'adempimento.
  • La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio assegnato dal giudice può essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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