Cassazione Penale, Ordinanza n. 29103/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste era articolato, per quanto emerge dal testo, su censure relative all'apprezzamento del materiale probatorio e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte rileva che le doglianze sul compendio probatorio miravano a una diversa lettura dei fatti e risultavano generiche, mentre quelle sull'art. 393-bis c.p. non erano sorrette da elementi oggettivi idonei a dimostrare un errore sul fatto tale da rendere arbitrario l'atto del pubblico ufficiale. La vicenda concreta riguarda l'accesso degli agenti di polizia penitenziaria all'interno di una cella per rimettere in sicurezza il luogo, rispetto al quale il ricorrente invocava la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sul merito probatorio perché dirette a sollecitare una rivalutazione riservata al giudice di appello, la cui motivazione è stata giudicata congrua, adeguata e immune da vizi logici. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze sulla causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p., reputandole generiche e non supportate da elementi oggettivi. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La causa di non punibilità non è applicabile in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto idoneo a far apparire come arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; nel caso concreto, l'accesso della polizia penitenziaria in cella per metterla in sicurezza è stato ritenuto correttamente valutato come non arbitrario.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure che si limitano a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. richiede la prospettazione di specifici elementi oggettivi idonei a fondare un errore sul fatto; una deduzione meramente assertiva o generica non è sufficiente.
- Per escludere l'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale è rilevante la verifica in diritto della legittimità della condotta amministrativa o di servizio posta in essere, come l'accesso di agenti penitenziari per ragioni di sicurezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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