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Sentenza

Sentenza n. 6248/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno Prot. K10/-OMISSIS-del 02.08.2024, notificato il 31.08.2024

Giustizia amministrativa202411034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato dopo un precedente decreto concessorio e prima della prestazione del giuramento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992, sviamento dalla causa tipica, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti e difetto di motivazione. Ha sostenuto di essere estraneo ai fatti contestati e ha evidenziato che il procedimento penale, nel quale era intervenuta condanna nei primi due gradi di giudizio, era ancora pendente in Cassazione. Il diniego traeva origine dall'emersione, durante gli accertamenti successivi al decreto presidenziale di concessione, dell'arresto del richiedente e della sua sottoposizione a custodia cautelare per il reato continuato di violenza sessuale aggravata nei confronti di persona minore di quattordici anni, contestato ai sensi degli artt. 81, 609-bis, comma 1, e 609-ter c.p.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza costituisca una fattispecie a formazione progressiva, la cui efficacia costitutiva si produce soltanto con il giuramento previsto dall'art. 10 della legge n. 91/1992. Fino a tale momento il Ministero dell'Interno conserva il potere di verificare la permanenza dei requisiti e di respingere la domanda, anche dopo l'adozione del decreto presidenziale concessorio. Nel caso concreto, l'Amministrazione ha svolto ulteriori accertamenti e ha motivato il diniego sulla sopravvenuta emersione di una condotta penalmente rilevante, oggetto di condanna in due gradi di giudizio, ritenuta incompatibile con il giudizio prognostico di affidabilità necessario per l'acquisto dello status civitatis. Il Collegio ha valorizzato la particolare gravità della violenza sessuale aggravata ai danni di una minore di quattordici anni, la continuazione, l'aggravante e la prossimità temporale dei fatti al procedimento concessorio, ritenendo adeguati l'istruttoria e il corredo motivazionale del provvedimento. La pendenza del giudizio di Cassazione non è stata ritenuta dirimente, poiché la valutazione amministrativa della condotta e della pericolosità sociale è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi anche su fatti non coperti da giudicato penale definitivo. L'occupazione stabile e l'integrazione sociale ed economica sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti, non elementi sufficienti a superare il giudizio negativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza per naturalizzazione richiede, tra l'altro, la residenza legale decennale; tale requisito è stato interpretato anche in senso qualitativo, come periodo di osservazione della condotta dell'istante e della sua adesione ai valori fondanti della comunità nazionale.

  • art. 10 l. 91/1992

    Il giuramento di fedeltà costituisce l'atto conclusivo della fattispecie a formazione progressiva e determina ex nunc l'efficacia costitutiva del decreto di conferimento della cittadinanza.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    Le condizioni richieste per la domanda di cittadinanza devono permanere fino alla prestazione del giuramento; pertanto, prima di tale momento il Ministero può effettuare verifiche aggiornate e adottare un diniego.

  • art. 6 l. 91/1992

    La previsione di ostatività automatica, per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, della condanna per delitti non colposi con pena edittale massima non inferiore a tre anni è stata valorizzata come parametro a fortiori della rilevanza ostativa di gravi reati anche nella naturalizzazione.

  • art. 81 c.p.

    La contestazione del reato nella forma continuata è stata considerata elemento incidente sulla valutazione complessiva della personalità del richiedente.

  • art. 609-bis, comma 1, c.p.

    La violenza sessuale costituisce il reato oggetto della vicenda penale valutata negativamente dall'Amministrazione.

  • art. 609-ter, comma 1, n. 1), c.p.

    L'aggravante della violenza sessuale commessa nei confronti di persona minore di quattordici anni è stata ritenuta elemento di particolare gravità e allarme sociale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile occupazione e l'integrazione richieste per il soggiorno regolare sono state considerate condizioni ordinarie, non sufficienti da sole per ottenere la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    I requisiti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno sono stati richiamati per qualificare l'integrazione sociale ed economica come prerequisito ordinario.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è una fattispecie a formazione progressiva: il decreto presidenziale non produce efficacia costitutiva prima della prestazione del giuramento e, fino a tale momento, il Ministero dell'Interno conserva il potere di verificare la permanenza dei requisiti e di respingere la domanda per fatti sopravvenuti o emersi successivamente.
  • Ai fini della cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione può valutare autonomamente condotte penalmente rilevanti e situazioni di astratta pericolosità sociale, senza dover attendere la definitività della condanna penale, poiché la valutazione amministrativa prognostica sull'affidabilità e sull'inserimento nella comunità nazionale è distinta dall'accertamento della responsabilità penale.
  • La commissione, durante il procedimento concessorio, di un grave reato sessuale aggravato ai danni di una persona minore può legittimamente fondare un giudizio negativo di inidoneità alla cittadinanza, in ragione della gravità della condotta, dell'allarme sociale, delle modalità del fatto e della sua prossimità temporale al procedimento.
  • Per la naturalizzazione, la residenza legale decennale e l'integrazione sociale ed economica costituiscono condizioni necessarie e prerequisiti ordinari, ma non sono sufficienti quando emergano elementi gravi e attuali che mettano in dubbio l'affidabilità del richiedente e la sua adesione ai valori costituzionali.
  • Fino al giuramento, l'Amministrazione può riesaminare la posizione del richiedente anche dopo una precedente valutazione favorevole e dopo l'adozione del decreto presidenziale di concessione, purché il nuovo diniego sia sorretto da adeguata istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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