Cassazione Penale, Sentenza n. 30262/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di restituzione in termini presentata per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 12/05/2022. Ha sostenuto di essere stata incolpevolmente ingannata dal proprio difensore di fiducia (poi risultato sospeso), che le aveva occultato la propria sospensione e l'aveva rassicurata di occuparsi dell'impugnazione, così determinando la sua ignoranza della mancata impugnazione. Ha quindi chiesto che il dies a quo per il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art.175 c.p.p. decorresse dalla data in cui il nuovo difensore ha preso contezza della situazione (7/12/2022) e che la sua incolpevole affidamento sul legale costituisse causa di forza maggiore per la restituzione nel termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto che, benché in generale il comportamento negligente del difensore non basti a giustificare la restituzione nel termine, nel caso concreto sia emerso un quid pluris: il comportamento doloso e ingannevole dell'avv. Arrotta che aveva celato la propria sospensione e rassicurato la cliente, potendo configurare una causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il rimedio della restituzione nel termine entro dieci giorni dalla cessazione del caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha interpretato la fattispecie alla luce di tale norma ritenendo che l'ignoranza incolpevole determinata dall'inganno del difensore possa costituire forza maggiore idonea ad attivare il rimedio
art. 61 n. 11, art. 81, art. 640 cod. pen.
Norme penali relative ai reati per i quali la ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Roma; citate nel provvedimento come oggetto del processo da cui deriva l'impugnazione
Giurisprudenza: Sez. 6, Sent. n. 2112 del 16/11/2021
Rilevata come principio consolidato secondo cui il mancato adempimento del difensore non è automaticamente causa di forza maggiore; occorre valutare caso per caso il controllo dell'assistito e le modalità del comportamento del difensore; nella fattispecie la Corte ha individuato elementi che superano la regola generale
Massime di principio
- La negligenza ordinaria del difensore non basta di per sé a giustificare la restituzione nel termine: l'onere di provare il caso fortuito o la forza maggiore grava rigorosamente sulla parte istante
- Il comportamento doloso o gravemente sleale del difensore (es. occultamento di fatti rilevanti, inganno sulla propria posizione professionale) può configurare una causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione nel termine
- Il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art.175 c.p.p. decorre dalla cessazione dell'evento impeditivo: nella prassi il dies a quo può essere la data in cui il nuovo difensore o la parte stessa hanno avuto effettiva conoscenza della mancata impugnazione
- In situazioni simili è fondamentale documentare le comunicazioni e i comportamenti del difensore (messaggi, e-mail, attestazioni di sospensione, accessi al fascicolo) per provare l'ignoranza incolpevole
- La Corte d'appello può essere annullata in Cassazione se emerge, anche da elementi risultanti dagli atti, che la situazione concreta integra cause di forza maggiore; il rimedio tipico è l'annullamento con rinvio per nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30157/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30158/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30159/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30160/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30161/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30162/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →