Sentenza n. 437/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio – servizio motorizzazione civile regionale – ambito territoriale di Pordenone, prot. n. 0713452/P/GEN del 24 giugno 2026, avente ad oggetto: “Revisione della patente di guida Cat. A1b nr U1154B034B”; - del provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio – servizio motorizzazione civile regionale – ambito territoriale di Pordenone, prot. n. 0247886/P/GEN, avente ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revisione della patente di guida nr U1154B034B”; - di ciascun atto connesso per presupposizione o consequenzialità, ancorché non conosciuto, a quanto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida di categoria A1b e comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare della patente ha impugnato il provvedimento regionale del 24 giugno 2026 che disponeva la revisione della patente e la precedente comunicazione di avvio del procedimento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Prima della decisione ha dichiarato di rinunciare agli atti dopo aver raggiunto un accordo con l’Amministrazione: la Motorizzazione si era impegnata ad annullare in autotutela il provvedimento di revisione in cambio della rinuncia, e l’annullamento è stato notificato il 17 settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e l’univoca dichiarazione del ricorrente di non voler proseguire hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione; il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese sono state compensate in ragione dell’accordo dichiarato dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
al cospetto dell’univoca dichiarazione della ricorrente del 18 settembre 2026, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm.
La sopravvenuta carenza d’interesse comporta l’improcedibilità del ricorso quando la parte ricorrente dichiara in modo univoco di non voler più ottenere una decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
al cospetto dell’univoca dichiarazione della ricorrente del 18 settembre 2026, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018) e dell’art. 84, comma 4, cod. proc.amm., pur in assenza delle formalità di cui ai primi tre commi del medesimo art. 84.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse consente di dichiarare l’improcedibilità anche senza osservare le formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a.
Massime di principio
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato: se, prima della decisione, il ricorrente dichiara in modo univoco di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice non può decidere il merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza d’interesse consente di dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. anche in assenza delle formalità previste dai primi tre commi dell’art. 84 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →