Cassazione Penale, Ordinanza n. 32187/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo di ricorso denunciava vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché la richiesta di sostituzione formulata nell'atto di appello era generica e non specificamente motivata. Ha inoltre rilevato che la sostituzione delle pene detentive brevi non rientra tra i benefici e le diminuenti che il giudice d'appello può applicare d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p. La Corte d'appello aveva comunque motivato il diniego valorizzando l'inadeguatezza della pena sostitutiva in rapporto ai precedenti penali dell'imputato e alle modalità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appellante fosse onerato di formulare una richiesta specifica e motivata di sostituzione della pena detentiva breve e che tale onere non fosse stato assolto. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso l'adeguatezza della pena sostitutiva sulla base dei precedenti penali e delle modalità della condotta, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
Disciplina la sostituzione delle pene detentive brevi; la relativa applicazione deve essere specificamente richiesta e motivata nell'atto di appello.
art. 597, comma 5, c.p.p.
Prevede una deroga eccezionale al principio devolutivo dell'appello per i benefici e le diminuenti tassativamente indicati, tra i quali non rientra la sostituzione della pena detentiva breve.
art. 133 c.p.
I parametri di commisurazione della pena possono essere utilizzati per motivare il diniego della pena sostitutiva; non è necessario esaminarli tutti quando uno solo sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della sostituzione.
Massime di principio
- La sostituzione di una pena detentiva breve non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello quando l'appellante non abbia formulato nell'atto di gravame una richiesta specifica e motivata.
- La sostituzione della pena detentiva breve non rientra tra i benefici e le diminuenti applicabili d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p., trattandosi di disposizione eccezionale rispetto al principio devolutivo dell'appello.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere adeguatamente motivato mediante la valorizzazione anche di uno soltanto dei parametri dell'art. 133 c.p., qualora tale parametro sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della sostituzione.
Come è indicizzato
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